{"id":18868,"date":"2021-04-15T17:05:50","date_gmt":"2021-04-15T16:05:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?p=18868"},"modified":"2021-04-15T17:05:50","modified_gmt":"2021-04-15T16:05:50","slug":"informativa-38-21-info-giurisprudenza-n-3-21","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/2021\/04\/15\/informativa-38-21-info-giurisprudenza-n-3-21\/","title":{"rendered":"Informativa 38\/21 (INFO GIURISPRUDENZA N. 3-21)"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #000080;\">Lettera informativa n. 38\/21 del 15.04.2021 \u2013 <span style=\"color: #008000;\">NG 3-21<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #008000;\"><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 3-2021<\/u><\/span><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080; font-size: 14pt;\"><em><strong><span style=\"color: #ff0000;\">MARZO 2021<\/span><\/strong> \u00a0<\/em><\/span><span style=\"color: #000080;\">\u00a0<\/span><span style=\"color: #000080;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 5665 DEL 2 MARZO 2021 <\/span><span style=\"color: #333399;\"><em>(Indebito arricchimento &#8211; Funzionario &#8211; Fornitore depauperato &#8211; Azione in via surrogatoria nei confronti dell\u2019ente pubblico) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">In tema di forniture e servizi prestati in favore degli enti locali senza l\u2019osservanza del procedimento contabile previsto per l\u2019assunzione di obbligazioni vincolanti per l\u2019ente locale, ai sensi dell\u2019articolo 23, comma 4, del decreto legge 66\/1989, convertito, con modificazione, dalla legge 144\/89, sostituito dall\u2019articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 77\/1995, poi modificato dall\u2019articolo 4 del decreto legislativo 342\/97, e trasfuso nell\u2019articolo 191 del decreto legislativo 267\/00, il contraente privato fornitore non \u00e8 legittimato a proporre l\u2019azione diretta di indebito arricchimento verso l\u2019ente pubblico per difetto del requisito di sussidiariet\u00e0 (stante la proponibilit\u00e0 dell\u2019azione contrattuale verso l\u2019amministratore), ma \u00e8 legittimato ad esercitare l\u2019azione ex articolo 2041 c.c. contro l\u2019ente pubblico utendo iuribus dell\u2019amministratore suo debitore, in via surrogatoria ex articolo 2900 c.c., contestualmente alla (e indipendentemente dalla) proposizione della domanda di pagamento del prezzo nei confronti dell\u2019amministratore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le proprie ragioni quando il patrimonio di quest\u2019ultimo non offra adeguate garanzie. In tal caso, il contraente privato ha l\u2019onere di provare il fatto oggettivo dell\u2019arricchimento, in correlazione al depauperamento dell\u2019amministratore, senza che l\u2019ente possa opporre il mancato riconoscimento dell\u2019utilitas, salva la possibilit\u00e0 per l\u2019ente stesso di dimostrare che l\u2019arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 5683 DEL 2 MARZO 2021 <\/span><span style=\"color: #000080;\"><em><span style=\"color: #333399;\">(Responsabilit\u00e0 professionale &#8211; Iniziativa giudiziaria non intrapresa o malamente intrapresa o proseguita &#8211; Criterio del \u00abpi\u00f9 probabile che non\u00bb)<\/span> <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">L\u2019accertamento della responsabilit\u00e0 professionale dell\u2019avvocato nel giudizio contro di lui intentato dal cliente implica, da parte del giudice di merito, un giudizio prognostico circa il possibile o probabile esito dell\u2019iniziativa giudiziaria non intrapresa o malamente intrapresa o proseguita. Si tratta di una valutazione ex ante sulla base di un giudizio cosiddetto \u201ccontro fattuale\u201d, che il giudice di merito \u00e8 tenuto a compiere secondo la regola causale della preponderanza dell\u2019evidenza o del \u00abpi\u00f9 probabile che non\u00bb.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 8500 DEL 3 MARZO 2021 <\/span><span style=\"color: #333399;\"><em>(Testimone &#8211; Esame &#8211; Domande suggestive) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">In tema di esame del testimone il divieto di formulare domande suggestive, espressamente previsto con riferimento alla parte che ha chiesto la citazione del teste, deve applicarsi, in ogni caso, a tutti soggetti che intervengono nell\u2019esame testimoniale. Opera in linea generale il divieto di porre domande che possono nuocere alla sincerit\u00e0 della risposta, dovendo anche dal giudice o dal suo ausiliario essere assicurata la genuinit\u00e0 delle risposte ai sensi dell\u2019articolo 499, comma sesto, c.p.p.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. V, ORDINANZA N. 5984 DEL 4 MARZO 2021 <\/span><span style=\"color: #333399;\"><em>(Assegno di mantenimento versato all\u2019ex coniuge &#8211; Pagamento anche delle rate di mutuo &#8211; Deducibilit\u00e0 ai fini Irpef) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">In tema di imposte dirette, in base al tenore letterale dell&#8217;art. 10, comma 1, lett. c), tuir, \u00e8 onere deducibile l&#8217;assegno di mantenimento periodico corrisposto da un coniuge all&#8217;altro, in conseguenza di separazione legale (ed effettiva), nella misura risultante dal provvedimento dell&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria o dall\u2019accordo di separazione. La prescrizione dell&#8217;art. 10, comma 1, lett. c), tuir, non impedisce, anzi consente al coniuge, tenuto a corrispondere l&#8217;assegno di mantenimento, di adempiere alla propria obbligazione versando al terzo creditore le rate del mutuo a carico dell&#8217;altro coniuge, maturando, in \u00e0mbito fiscale il diritto alla deduzione, dal proprio reddito, dei relativi esborsi, entro il limite del valore dell&#8217;assegno di mantenimento. Del pari, sono oneri deducibili i ratei del mutuo sull\u2019abitazione (intestata all&#8217;altro coniuge o cointestata) pagati da un coniuge in ottemperanza al patto di accollo interno contenuto in un accordo di separazione omologato dal tribunale, ove tale esborso sia finalizzato al mantenimento del coniuge &#8220;debole&#8221;.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 3, ORDINANZA N. 5865 DEL 4 MARZO 2021 <\/span><span style=\"color: #333399;\"><em>(Sinistro stradale &#8211; Danno biologico &#8211; Postumi permanenti) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">Il danno alla salute in null\u2019altro consiste che nella compromissione del compimento degli atti della vita quotidiana: non \u00e8 dunque corretto n\u00e9 dal punto di vista medico legale, n\u00e9 dal punto di vista giuridico, sostenere che nella stima del danno alla persona debba tenersi conto dapprima dei postumi permanenti e poi dell\u2019incidenza di essi sulla vita della vittima. I postumi permanenti, per essere tali, debbono necessariamente incidere sulla vita della vittima: per danno biologico deve intendersi infatti non la semplice lesione all\u2019integrit\u00e0 psicofisica in s\u00e9 e per s\u00e9, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona, mentre non esiste un ulteriore danno da incidenza da lesione della salute sulla vita quotidiana.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 1, ORDINANZA N. 5932 DEL 4 MARZO 2021 <\/span><span style=\"color: #333399;\"><em>(Assegno di mantenimento &#8211; Coniuge richiedente &#8211; Attitudine al lavoro proficuo) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">In tema di separazione personale dei coniugi, l\u2019attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacit\u00e0 di guadagno, costituisce elemento che \u00e8 indispensabile valutare, ai fini delle statuizioni afferenti l\u2019assegno di mantenimento, dovendo il giudice del merito accertare l\u2019effettiva possibilit\u00e0 di svolgimento di un\u2019attivit\u00e0 lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale. Allo scopo rileva, ad esempio, la possibilit\u00e0 di acquisire professionalit\u00e0 diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza o la circostanza che il coniuge abbia ricevuto, successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro, ovvero che comunque avrebbe potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 6002 DEL 4 MARZO 2021 <\/span><span style=\"color: #333399;\"><em>(Deontologia &#8211; Patto di quota lite &#8211; Onorario sproporzionato rispetto alle tariffe massime) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">In materia disciplinare, va sanzionato l\u2019avvocato se il patto di quota lite \u00e8 sproporzionato rispetto alle tariffe. Anche nel periodo in cui era ritenuto lecito, infatti, l\u2019aleatoriet\u00e0 dell\u2019accordo non esclude la possibilit\u00e0 del giudice di valutarne l\u2019equit\u00e0.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 6762 DEL 10 MARZO 2021 <\/span><span style=\"color: #333399;\"><em>(Giudizio di primo grado &#8211; Rilevazione d\u2019ufficio &#8211; Entro il grado di giudizio &#8211; Giudicato interno \u2013 Impugnazione) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">Il potere di rilievo \u201cex officio\u201d dei vizi relativi all\u2019attivit\u00e0 processuale, attribuito dalla norma del processo che stabilisce un requisito formale e prescrive un termine di decadenza per il compimento di una determinata attivit\u00e0, deve essere esercitato dal giudice di merito, in difetto di espressa autorizzazione normativa alla rilevazione \u00abin ogni stato e grado\u00bb ed escluse le ipotesi di \u201cvizi relativi a questioni fondanti\u201d (che rendono l\u2019attivit\u00e0 svolta del tutto difforme dal modello legale del processo), al pi\u00f9 tardi entro il grado di giudizio nel quale il vizio si \u00e8 manifestato. Rimane precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio di ufficio (o su eventuale sollecitazione della parte interessata all\u2019esercizio di tale potere officioso), ove la relativa questione non abbia costituito specifico motivo di impugnazione, ovvero sia stata ritualmente riproposta. Qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente sul vizio (e nonostante l\u2019eventuale eccezione della parte interessata), la relazione di implicazione necessaria tra la soluzione &#8211; ancorch\u00e9 implicita &#8211; adottata in ordine alla validit\u00e0\/ammissibilit\u00e0 della domanda\/eccezione di merito (questione processuale pregiudiziale) e l\u2019esame e la pronuncia espressa sulla domanda\/eccezione (questione di merito dipendente), determina l\u2019intangibilit\u00e0 della decisione implicita sulla questione processuale ove non specificamente investita con i mezzi impugnatori, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex articolo 161, comma 1, c.p.c., non trovando ostacolo nel carattere implicito della decisione la formazione del giudicato processuale interno.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 3, ORDINANZA N. 7610 DEL 18 MARZO 2021 <\/span><span style=\"color: #333399;\"><em>(Relate di notifica via Pec e della sentenza &#8211; Mancata asseverazione autografa) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi procedibile il ricorso per cassazione, pur difettando l\u2019asseverazione autografa in calce alle relate di notifica via Pec e alla sentenza, dal momento che sono presenti attestazioni di conformit\u00e0 in calce alle relate in parola e alla decisione gravata &#8211; con indicazione di sottoscrizione digitale insufficiente di per s\u00e9 in assenza di processo telematico nella fase di legittimit\u00e0 &#8211; che sono esplicitamente richiamate in altro correlato atto, ossia l\u2019indice dei documenti depositati, contenente quindi l\u2019elencazione di tali atti, sottoscritto in via autografa, dovendo ritenersi che il nesso esplicito tra i due atti appena richiamati permette di ritenere sussistente l\u2019asseverazione, non essendo equivocabile la sussistenza della correlativa volont\u00e0 e nemmeno elusa la compiuta struttura formale necessaria, sebbene ricostruibile in modo composito. <\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 2, ORDINANZA N. 7616 DEL 18 MARZO 2021 <\/span><span style=\"color: #333399;\"><em>(Sentenza di appello &#8211; Conferma della decisione &#8211; Modifica d\u2019ufficio della liquidazione delle spese di primo grado) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">Il giudice d\u2019appello che conferma la decisione non pu\u00f2 modificare d\u2019ufficio le spese del primo grado. Infatti, in assenza di una specifica impugnazione sul punto, anche l\u2019accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa non comporta la caducazione della condanna sulle spese sulla quale si \u00e8 ormai formato il giudicato.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 7862 DEL 19 MARZO 2021 <\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\"><em>(<strong><span style=\"color: #333399;\">Conto corrente cointestato &#8211; Con firma disgiunta &#8211; Morte di uno dei correntisti) <\/span><\/strong><\/em><\/span><span style=\"color: #000080;\">La banca non risarcisce gli eredi se il contitolare del conto corrente ritira l\u2019intera somma dopo la morte dell\u2019altro. La possibilit\u00e0 di operare in maniera disgiunta, infatti, realizza una solidariet\u00e0 dal lato attivo dell\u2019obbligazione che sopravvive alla scomparsa di una parte.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; L, ORDINANZA N. 8436 DEL 25 MARZO 2021 <\/span><span style=\"color: #333399;\"><em>(Spese di giudizio &#8211; Compensazione &#8211; Controvertibilit\u00e0 delle questioni) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">Non basta al giudice affermare la controvertibilit\u00e0 delle questioni per compensare le spese di giudizio. Infatti, in assenza di una motivazione esplicita sulle gravi ed eccezionali ragioni, la giustificazione fornita dal giudice diventa tautologica e come tale inesistente.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 8561 DEL 26 MARZO 2021 <\/span><span style=\"color: #333399;\"><em>(Patrocinio a spese dello Stato &#8211; Istanza di distrazione del difensore) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del provvedimento di ammissione, ai sensi dell\u2019articolo 136 Tusg, pu\u00f2 essere disposta solo qualora non sussistessero in origine o siano venute meno le condizioni reddituali oppure se l&#8217;interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Ne consegue che deve essere annullata la sentenza che dopo la soccombenza della parte ammessa rigetta l\u2019istanza di liquidazione del compenso al difensore revocando l\u2019ammissione provvisoria dell\u2019assistito al beneficio per il fatto che il difensore ha chiesto la distrazione. Tale richiesta costituisce l\u2019espressione di un diritto del difensore che spetta in virt\u00f9 del fatto che egli ha erogato le somme necessarie alle spese e non pu\u00f2 pregiudicare i diritti soggettivi dell\u2019assistito non abbiente per la considerazione preliminare che egli \u00e8 privo del potere di disporne.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 12056 DEL 30 MARZO 2021 <\/span><span style=\"color: #333399;\"><em>(Reati fallimentari &#8211; Bancarotta fraudolenta &#8211; Codice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">In vista dell\u2019entrata in vigore del codice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza, prevista per il primo settembre 2021 dopo il differimento legato all\u2019emergenza epidemiologica da Covid-19, deve essere gi\u00e0 affermato come nessun effetto dispieghi la riforma sul sistema dei reati fallimentari, in presenza di un\u2019evidente continuit\u00e0 normativa che connota i profili penalistici della novella, che riproduce la lettera delle norme incriminatrici declinate nella legge fallimentare, mentre le norme civilistiche che presiedono ai presupposti della liquidazione dell&#8217;impresa ed alla relativa procedura, solo in minima parte gi\u00e0 entrate in vigore tali da mutare il presupposto, l\u2019insolvenza dell&#8217;impresa, su cui si fondano le norme penali, che sono rimaste immutate, tranne nell&#8217;aggiornamento del lessico dei nuovi presupposti di applicabilit\u00e0.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 8777 DEL 30 MARZO 2021 <\/span><span style=\"color: #333399;\"><em>(Giudizio disciplinare &#8211; Sentenza &#8211; Componenti il collegio dichiarati ineleggibili) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">Deve essere esclusa la nullit\u00e0 della sentenza che commina la sanzione disciplinare all\u2019avvocato anche se fra la decisione e il deposito sono dichiarati ineleggibili alcuni componenti del Consiglio che ha pronunciato il provvedimento laddove l\u2019invalidit\u00e0 della nomina, pur dichiarata, non fa venir meno gli atti compiuti, che restano validi essendo indifferente, per il sistema giudiziario, l\u2019attribuzione del posto ricoperto ad uno o all&#8217;altro giudicante.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 3, ORDINANZA N. 8863 DEL 31 MARZO 2021 <\/span><span style=\"color: #333399;\"><em>(Responsabilit\u00e0 dell\u2019avvocato &#8211; Prova scritta della procura) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">Nella controversia tra cliente e avvocato sulla responsabilit\u00e0 professionale del legale deve essere cassata la sentenza che conferma il rigetto della domanda ritenendo non provata la procura alle liti, avendo la parte formulato ad hoc una prova per testi inammissibile per il divieto ex articolo 2725 c.c. Si deve invece ritenere che la dimostrazione di un incarico &#8211; ossia del contratto d\u2019opera &#8211; sia sufficiente a far sorgere l\u2019obbligo del difensore di fornire assistenza, dovendo costui poi provvedere a farsi rilasciare procura ad agire. Ne consegue che per il cliente \u00e8 sufficiente dimostrare di aver dato incarico ad agire senza che vi sia bisogno di allegazione di prova scritta ad substantiam, non venendo dunque in rilievo i limiti di prova testimoniale.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 9004 DEL 31 MARZO 2021 <\/span><span style=\"color: #333399;\"><em>(Sentenza passata in giudicato &#8211; Successiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullit\u00e0 del matrimonio religioso) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">In tema di divorzio, il riconoscimento dell&#8217;efficacia della sentenza ecclesiastica di nullit\u00e0 del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile avente a oggetto lo scioglimento del vincolo coniugale, il quale pu\u00f2 dunque proseguire ai fini dell&#8217;accertamento della spettanza e della liquidazione dell&#8217;assegno divorzile.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Lettera informativa n. 38\/21 del 15.04.2021 \u2013 NG 3-21 &nbsp; NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 3-2021 &nbsp; MARZO 2021 \u00a0\u00a0\u00a0 CASSAZIONE CIVILE, SEZ. 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