{"id":18991,"date":"2021-05-07T14:38:52","date_gmt":"2021-05-07T13:38:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/?p=18991"},"modified":"2021-05-07T14:38:52","modified_gmt":"2021-05-07T13:38:52","slug":"informativa-48-21-info-giurisprudenza-n-4-21","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ordineavvocatipescara.it\/index.php\/2021\/05\/07\/informativa-48-21-info-giurisprudenza-n-4-21\/","title":{"rendered":"Informativa 48\/21 (INFO GIURISPRUDENZA N. 4-21)"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000080;\"><strong><span style=\"color: #333399;\">Lettera informativa n. 48\/21 del 07.05.2021 <\/span><span style=\"color: #008000;\">\u2013 NG 4-21<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #008000;\"><u>NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 4-2021<\/u><\/span><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14pt;\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\"><em>APRILE 2021 \u00a0<\/em><\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 9128 DELL\u20191 APRILE 2021 <\/span><span style=\"color: #0000ff;\"><em>(Cassazione di sentenza penale ai soli effetti civili &#8211; Giudizio di rinvio ex articolo 622 C.p.p. &#8211; Accertamento demandato al giudice del rinvio) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">Nella cassazione di sentenza penale ai soli effetti civili, con la regola posta all\u2019articolo 622 c.p.p., il legislatore processuale ha delineato un sistema in cui, venuta meno ogni possibilit\u00e0 di contestazione in ordine ai capi penali, non ricorrono pi\u00f9 quelle ragioni che avevano originariamente giustificato, a seguito della costituzione di parte civile, il \u201csacri\ufb01cio\u201d dell\u2019azione civile alle ragioni dell\u2019accertamento penale, con conseguente dovere del giudice civile, nella (libera) ricostruzione dei fatti e nella loro (libera) valutazione, di applicare del criterio civilistico del \u201cpi\u00f9 probabile che non\u201d nella valutazione del nesso causale, in luogo di quello tipico del processo penale dell\u2019alta probabilit\u00e0 logica, e con conseguente irrilevanza, sul piano processuale, dell\u2019eventuale, contraria indicazione contenuta nella sentenza penale di rinvio ex articolo 622 c.p.p.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00a0<\/span><strong><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 9369 DELL\u20198 APRILE 2021 <\/span><span style=\"color: #000080;\"><em><span style=\"color: #0000ff;\">(Causa fissata per la trattazione in camera di consiglio &#8211; Rimessione alla pubblica udienza \u2013 Ammissibilit\u00e0)<\/span> <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">In tema di giudizio di cassazione, l\u2019assegnazione di una causa alle sezioni ordinarie in camera di consiglio non osta, in caso di rilevanza delle questioni da trattare, alla sua rimessione all\u2019udienza pubblica, in applicazione analogica dell\u2019articolo 380 bis, comma 3, c.p.c., atteso che il collegio non pu\u00f2 essere vincolato alla valutazione operata sul punto dal presidente della sezione e che l\u2019udienza pubblica, nel disegno della riforma realizzata dalla legge 197\/16, costituisce il \u201cluogo\u201d privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante pi\u00f9 ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste ed il pm &#8211; tenuto a concludere per primo -, le decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extraprocessuale, il successivo percorso della giurisprudenza.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 9380 DELL\u20198 APRILE 2021 <em>(Polizza infortuni estesa al rischio morte &#8211; Erogazione indennizzo per l\u2019intero massimale &#8211; Atto di transazione &#8211; Stipulato dal danneggiato con il responsabile civile) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">L\u2019assicuratore del \u201cramo vita\u201d nell\u2019adempiere all\u2019obbligazione derivante dalla polizza, attribuendo la somma prevista al beneficiario, non soddisfa alcun credito risarcitorio vantato da quest\u2019ultimo nei confronti del terzo responsabile del danno, prescindendo la prestazione dell\u2019assicuratore dall\u2019esistenza e dall\u2019entit\u00e0 del pregiudizio subito dal beneficiario derivante dall\u2019atto illecito. Ne deriva che viene meno la stessa possibilit\u00e0 di attuazione del meccanismo surrogatorio, non essendo l\u2019assicuratore chiamato ad adempiere a causa dell\u2019illecito, ma a causa dell\u2019evento della morte dell\u2019assicurato e, cio\u00e8, della verificazione del rischio oggetto della polizza. Quindi la stipula dell\u2019atto di transazione tra i danneggiati e l\u2019autore del danno non integra alcuna lesione del diritto di surrogazione, non potendo derivare dall\u2019atto transattivo con effetti liberatori del debitore alcuna responsabilit\u00e0 del beneficiario ai sensi dell\u2019articolo 1916 comma terzo c.c.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 9413 DEL 9 APRILE 2021 <em>(Intermediazione finanziaria &#8211; Contratto &#8211; Forma scritta &#8211; Sottoscrizione con firma elettronica leggera) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che la firma elettronica leggera apposta sul contratto bancario o di investimento soddisfi il requisito legale della forma scritta: ne consegue che \u00e8 valida l\u2019operazione in covered warrant compiuta dall\u2019utente nell\u2019area riservata del sito web dell\u2019intermediario finanziario con la mera pressione del bottone di assenso (point and click).<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00a0<\/span><strong><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 9464 DEL 9 APRILE 2021 <em>(Spese di giudizio &#8211; Avvocati \u2013 Onorari) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">La liquidazione giudiziale del compenso spettante ad un avvocato, da effettuarsi alla stregua dei parametri sanciti dal d.m. n. 140 del 2012 ed in relazione all\u2019attivit\u00e0 professionale da lui svolta, nell\u2019interesse del proprio cliente, in una controversia di valore superiore ad euro 1.500.000,00, postula che l&#8217;operato del giudice, ai sensi dell\u2019art. 11, comma 9, del dm predetto, consenta di individuare le modalit\u00e0 di determinazione del concreto importo originario &#8211; ricompreso tra quelli minimo, medio e massimo, riferiti, di regola, allo scaglione precedente (fino ad \u20ac 1.500.000,00) &#8211; successivamente da incrementarsi, specificandosene il criterio concretamente adottato, in funzione dell&#8217;effettivo valore della controversia, della natura e complessit\u00e0 della stessa, del numero e dell&#8217;importanza e complessit\u00e0 delle questioni trattate, nonch\u00e9 del pregio dell\u2019opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 9839 DEL 14 APRILE 2021 <em>(Delibera condominiale &#8211; Parti comuni &#8211; Ripartizione delle spese) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">In tema di deliberazioni dell&#8217;assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell&#8217;assemblea previste dall&#8217;art, 1135, numeri 2) e 3), cod. civ. e che \u00e8 sottratta al metodo maggioritario. Sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell&#8217;esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicch\u00e9 la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dell&#8217;art. 1137, secondo comma, del codice civile.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">\u00a0CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 14214 DEL 15 APRILE 2021 <em>(Abuso d\u2019ufficio &#8211; Novella introdotta dal decreto legge 76\/2020 &#8211; Violazione di specifiche regole di condotta &#8211; Espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge &#8211; Senza margini di discrezionalit\u00e0) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">Deve ritenersi che con la nuova formulazione dell\u2019articolo 323 c.p., a seguito della novella introdotta dal decreto legge 76\/2020, convertito dalla legge 120\/20, non costituisca reato la condotta addebitata nell\u2019ambito del concorso pubblico del giudizio delle commissioni sul merito della produzione scientifica del candidato, laddove l\u2019incoerenza del giudizio valutativo rispetto alla regola tecnica che lo sorregge non \u00e8 pi\u00f9 suscettibile di integrare la fattispecie tipica, a meno che la regola tecnica non sia trasfusa in una regola di comportamento specifica e \u201crigida\u201d, di fonte primaria, ma anche in tal caso permane l\u2019insindacabilit\u00e0 del \u201cnucleo valutativo\u201d del giudizio tecnico.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 10242 DEL 19 APRILE 2021 <\/span><span style=\"color: #000080;\"><em><span style=\"color: #0000ff;\">(Processo civile &#8211; Impugnazioni &#8211; Sentenza che decide su pi\u00f9 domande &#8211; Sentenza non definitiva e liquidazione delle spese &#8211; Su una delle domande e prosecuzione della lite per le altre)<\/span> <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">Ai fini dell&#8217;individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte tra le stesse parti, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa. Tuttavia, qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell&#8217;ambiguit\u00e0 derivante dall&#8217;irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l&#8217;appello in concreto proposto mediante riserva.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI \u2013 L, ORDINANZA N. 10629 DEL 22 APRILE 2021 <em>(Compenso al difensore &#8211; Eventualmente aumentato &#8211; Giudizi introdotti separatamente \u2013 Riunione) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">In tema di spese giudiziali il presupposto necessario affinch\u00e9 possa liquidarsi un unico onorario &#8211; eventualmente aumentato &#8211; \u00e8 che vi sia un unico processo o pi\u00f9 processi che, bench\u00e9 separatamente introdotti, siano stati successivamente riuniti. Ne consegue, in relazione alla fattispecie concreta, che sia la fase di studio che quella introduttiva del giudizio andavano liquidate in relazione ad entrambi i procedimenti, potendo stabilirsi un solo onorario per la fase istruttoria, unica per entrambi i giudizi.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000080;\">\u00a0<\/span><strong><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 11012 DEL 26 APRILE 2021 <em>(Separazione consensuale &#8211; Rapporti patrimoniali &#8211; Assegno \u00abvita natural durante\u00bb &#8211; Rendita costituita &#8211; Giudice del divorzio &#8211; Diritto all\u2019assegno divorzile \u2013 Verifica) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">In tema di soluzione della crisi coniugale, ove in sede di separazione i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali gi\u00e0 tra di loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito &#8211; credito portata da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno dell\u2019uno e a favore dell\u2019altro da versarsi \u201cvita natural durante\u201d, il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull\u2019an dell\u2019assegno divorzile, dovr\u00e0 preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell\u2019accordo inter partes, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) \u201cin occasione\u201d della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile dei rapporti tra coniugi in materia familiare, perch\u00e9 giustificata per altra causa, e se abbia fondamento il diritto all\u2019assegno divorzile (che comporta necessariamente una relativa certezza causale soltanto in ragione della crisi familiare).<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">\u00a0CASSAZIONE PENALE, SEZ. I, SENTENZA N. 15868 DEL 27 APRILE 2021 <em>(Processo penale &#8211; Legittimo impedimento &#8211; Rinvio dell\u2019udienza chiesto via Pec) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">\u00c8 valida l\u2019istanza di rinvio dell\u2019udienza per legittimo impedimento trasmessa dall\u2019avvocato alla cancelleria tramite pec. \u00c8 irrilevante, peraltro, che l\u2019udienza si sia svolta con un difensore d\u2019ufficio perch\u00e9 il giudice ha l\u2019obbligo di prendere in esame la richiesta quando \u00e8 trasmessa con congruo anticipo.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 11468 DEL 30 APRILE 2021 <\/span><span style=\"color: #000080;\"><em><span style=\"color: #0000ff;\">(Assistenza stragiudiziale &#8211; Danno emergente \u2013 Ripetibilit\u00e0)<\/span> <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente consistente nel costo sostenuto per l\u2019attivit\u00e0 svolta da un legale in fase precontenziosa. Non \u00e8 condivisibile la giurisprudenza secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato\/cliente al proprio avvocato in relazione ad attivit\u00e0 stragiudiziale seguita da attivit\u00e0 giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all\u2019articolo 75 disp att. c.p.c., dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell\u2019altra parte, con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande. Ne consegue che tali spese non possono essere pretese nel procedimento instaurato ai sensi dell\u2019articolo 28 della legge 794\/92 e dell\u2019articolo 14 del decreto legislativo 150\/11.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 1, ORDINANZA N. 11472 DEL 30 APRILE 2021 <em>(Prole &#8211; Mantenimento dei figli &#8211; Abilitati a una professione) <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">Viene meno il diritto all\u2019assegno di mantenimento in favore del figlio che ha gi\u00e0 raggiunto l\u2019abilitazione alla professione forense.<\/span><\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\">\u00a0CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI &#8211; 1, ORDINANZA N. 11475 DEL 30 APRILE 2021 <\/span><span style=\"color: #000080;\"><em><span style=\"color: #0000ff;\">(Mantenimento &#8211; Dissimulare le reali condizioni economiche &#8211; Responsabilit\u00e0 processuale aggravata)<\/span> <\/em><\/span><\/strong><span style=\"color: #000080;\">Nell\u2019ambito di un giudizio di separazione, il coniuge che \u00abdissimula le sue reali capacit\u00e0 economiche\u00bb per non versare l\u2019assegno deve risarcire l\u2019ex dei danni da responsabilit\u00e0 processuale aggravata.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000080;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lettera informativa n. 48\/21 del 07.05.2021 \u2013 NG 4-21 &nbsp; NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 4-2021 &nbsp; APRILE 2021 \u00a0 CASSAZIONE CIVILE, SEZ. 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