Lettera informativa n. 5/13 del 12.01.2013

 

1.NOVITA’ LEGGE DI STABILITA’ 2013

Si segnalano agli iscritti alcune delle novità introdotte dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228in vigore dal 01 gennaio 2013 (in G.U. 302/12 Suppl. Ord. 212 del 29.12.12.):

AUMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE CONTROVERSIE AMMINISTRATIVE:

          riti abbreviati di cui al Titolo V libro IV CPA: da € 1500 a € 1800 (co.25)

          ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e in tutti i casi non previsti da specifiche disposizioni: da € 600 a € 650 (co. 25)

          appalti: da un minimo di 2mila ad un massimo di 6mila euro secondo il valore della controversia. In mancanza della quantificazione l’importo dovuto è di 6 mila euro. (co. 25)

          giudizi di impugnazione: il c.u. è aumentato della metà (co. 27)

          impugnazioni dichiarate infondate, inammissibili o improcedibili: ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. (co. 17. In vigore dal 30.01.13)

ESPROPRIAZIONI PRESSO TERZI – MODIFICHE AL CPC (co. 20)

          art. 543: l’indirizzo PEC del creditore procedente è elemento obbligatorio dell’atto di pignoramento

          art. 548: nuova disciplina sulla mancata dichiarazione del terzo

art. 549: contestazioni sulla dichiarazione del terzo

GIUSTIZIA DIGITALE – MODIFICHE ART. 16 DL 179/12 conv. in L. 221/12 (co. 19). (vedi N. 2 sotto)

 

2.COMUNICAZIONI A MEZZO PEC – DEPOSITO DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI IN MODALITÀ TELEMATICA

Si segnalano agli iscritti alcune delle principali novità in materia introdotte dal D.L. 179/2012 (conv. in l. 17.12.2012 n. 221. In vigore dal 19.12.2012) e dalle modifiche apportate con la legge di stabilità 2013 (L.228/12 art. 1  co 19. – v. sopra)

§         A decorrere dal 17 Febbraio 2013 nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai Tribunali ed alle Corti di Appellole comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi“. (DL 179/12 art. 16 co. 4-9)

La novella, oltre a prevedere a cura della cancelleria l’invio di copia del provvedimento, stabilisce che (art. 16 co. 6) “Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario“.

Rimangono immutate le consuete forme allorché l’impossibilità di procedere alla comunicazione a mezzo Pec non sia “imputabile al destinatario”.

§          Si procederà alle comunicazioni esclusivamente a mezzo PEC:

a decorrere dal 15 Dicembre 2014per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale” (art. 16, co. 9 lett c-bis);

a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti dal comma 10 del medesimo art. 16 del DL 179/2012 in materia civile, per i procedimenti pendenti dinanzi agli uffici giudiziari diversi dai Tribunali e le Corti di Appello (art. 16, co. 9 lett. d);.

§         Nuovo art. 16 bis nel D. L. 179/2012:  deposito degli atti processuali e dei documenti esclusivamente con modalità telematica nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, nei procedimenti esecutivi, nei procedimenti monitori, a decorrere dal 30.6.2014, e salvo anticipazione previa emanazione di decreto da parte del Ministro della Giustizia (L. 228/12 co. 19).

§          Nuovo articolo 16 ternel D. L. 179/2012 che prevede, a decorrere dal 15 Dicembre 2013 l’utilizzo degli indirizzi di Posta elettronica certificata contenuti in pubblici elenchi ai fini delle notifiche e comunicazioni di atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale (L. 228/12 co. 19).

§          Nuovo art. 3-bis della L. 53/1994 regolante le notifiche in proprio degli avvocati, con il quale sono stati disciplinati gli adempimenti per procedere alla notifica a mezzo della Posta elettronica certificata (la norma entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dell’emanando Decreto del Ministro della Giustizia che dovrà adeguare le regole tecniche per il Processo civile telematico). (L. 228/12 co. 19).

§          All’art. 40 del DPR 115/2002 è aggiunto il seguente comma 1-ter: “L’importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, e’ dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si e’ resa possibile per causa a lui imputabile“. (DL 179/12 art. 16 co. 14):

§          Modifiche alla legge fallimentare(D.L. 179/12 art. 17).Nuove modalità per le comunicazioni degli atti ai creditori, per la presentazione delle domande di ammissione al passivo nelle procedure concorsuali e per la disciplina della notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento.

Si ricorda che l’indirizzo PEC rilevante ai fini delle comunicazioni è quello fornito all’Ordine (reperibile anche sul relativo sito internet) e non quello, eventualmente diverso, riportato negli scritti difensivi. L’Ordine provvede all’invio dell’Albo telematico ai sensi dell’art. 8 delle Specifiche Tecniche ex art. 34 DM 44/11 (provvedimento 18-7.11) ai fini dell’alimentazione e aggiornamento del RegInde (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) gestito dal Ministero della Giustizia che, ad ogni nuovo indirizzo di PEC registrato a seguito dell’inserimento di un nuovo soggetto o di modifica di uno esistente, invia un messaggio di PEC di cortesia in cui attesta l’avvenuta registrazione.

Si segnala, tuttavia, quanto previsto dall’art. 20 DM 44/11, co. 6: “La modifica dell'indirizzo elettronico può avvenire dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio.”