SEGNALAZIONI A SOGGETTI RICHIEDENTI DI NOMINATIVI DI AVVOCATI CON COMPETENZE IN MATERIE SPECIFICHE ( sez. V – art. 18 del Regolamento della disciplina di accesso agli atti e delle attività istituzionali)

(ESTRATTO DEL -REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA  DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI)

SEZIONE QUINTA

Assegnazione di Incarichi Professionali

 

Art. 18 – Assegnazione di incarichi

18.1.- Sono istituiti presso il Consiglio dell’Ordine elenchi di avvocati iscritti all’Albo di Pescara formati distintamente secondo le seguenti materie:

– Diritto delle persone della famiglia e delle successioni

– Diritti reali, delle obbligazioni e contratti

– Diritto del lavoro (autonomo e subordinato) e della previdenza sociale;              pubblico impiego

– Diritto commerciale bancario e industriale

– Responsabilità civile

– Procedure esecutive

– Procedure concorsuali

– Diritto internazionale e della Comunità Europea

– Diritto penale

– Diritto amministrativo

– Diritto tributario

18.2.- L’elenco relativo alle “procedure concorsuali” è suddiviso nelle fasce A e B: nella fascia A possono essere inseriti gli avvocati con almeno dodici anni di iscrizione all’Albo, nella fascia B possono essere inseriti gli avvocati con anzianità di iscrizione inferiore.

18.3.- Coloro i quali non intendono essere nominati esclusivamente difensori di organi di procedure concorsuali devono farne esplicita menzione nella domanda di iscrizione ed i loro nominativi saranno contraddistinti con un asterisco nell’elenco relativo alle procedure concorsuali.

18.4.- Ciascun avvocato non può essere inserito in più di due degli elenchi di cui all’articolo precedente.

18.5.- Per ottenere l’iscrizione nell’elenco prescelto l’avvocato dovrà documentare di aver patrocinato, nel triennio precedente, almeno nove cause o procedure, anche per incarico di altro avvocato formalmente incaricato per il giudizio, associato o titolare dello studio in cui collabora l’istante, aventi ad oggetto questioni attinenti alla specifica materia, nonché di avere conseguito almeno nove crediti formativi nella materia per la quale richiede l’iscrizione nel triennio antecedente la domanda.

18.6.- Il requisito del conseguimento dei crediti formativi non è richiesto per gli avvocati esonerati dalla formazione continua ai sensi dell’art. 15, 1° comma, del Regolamento CNF 16.07.2014 n. 6.

18.7.- L’iscrizione a ciascun elenco avviene su richiesta dell’interessato ed è subordinata alla verifica da parte del Consiglio della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 18.5.

18.8.- Gli elenchi verranno aggiornati ogni tre anni a partire dal 28 febbraio 2020.

18.9.- Le domande di prima iscrizione o di variazione devono essere depositate entro il 31 gennaio precedente al termine di aggiornamento degli elenchi di cui all’art. 18.8.

18.10.- Gli elenchi sono trasmessi a cura del Consiglio entro il 30 aprile del primo anno del triennio agli enti pubblici e di diritto pubblico, nonché agli uffici giudiziari nell’ambito provinciale, con la raccomandazione di attingere agli stessi, per gli incarichi, secondo il criterio della rotazione di cui al successivo art. 18.12.

18.11.- Il Consiglio dell’Ordine provvede alle designazioni per gli incarichi professionali di propria competenza attingendo agli elenchi di cui all’art. 18.1.

18.12.- Ogni designazione, nell’ambito di ciascun elenco, viene effettuata con turnazione seguendo il criterio dell’ordine di anzianità di iscrizione all’Albo.

18.13.- L’avvocato designato dal Consiglio dell’Ordine, sia in caso di accettazione dell’incarico che di rinuncia, potrà beneficiare di una nuova designazione solo allorquando la turnazione, secondo il criterio di cui all’articolo precedente, ricada sul suo nominativo.

18.14.- Non si procede alla turnazione allorquando il professionista designato comunichi che alla segnalazione non ha fatto seguito l’incarico professionale.

18.15.- Sono, altresì, istituiti tre elenchi speciali: il primo di avvocati che dichiarino di aver conoscenze di una o più lingue straniere; il secondo di avvocati che dichiarino di aver conoscenza di diritto e/o legislazione di uno o più paesi stranieri; il terzo di avvocati iscritti nell’Albo dei revisori Ufficiali dei Conti tenuto dal Ministero della Giustizia.

18.16.- L’inserimento in tali ultimi elenchi non fa venir meno la possibilità di iscrizione in due degli elenchi di cui all’art. 18.1.

18.17.- Le relative designazioni verranno effettuate dal Consiglio dell’Ordine secondo il criterio di cui all’art. 18.12.