Lettera informativa n. 60/13 del 06.04.2013

 

 1.SERVIZI DI CONSULTAZIONE ON-LINE

Si rammenta agli iscritti che, attraverso l’utilizzo dei servizi di consultazione on-line dei Registri di Cancelleria (ed ancor più con i software per il Processo Civile Telematico, utili all’invio ed alla consultazione on-line degli atti e documenti depositati), diventa inutile accedere in Cancelleria per acquisire notizie (ad esempio, l’avvenuta costituzione della controparte, il deposito di un provvedimento o di una CTU) che si possono ottenere direttamente dallo studio attraverso il computer.

Il Tribunale ha più volte rappresentato al Consiglio l’esigenza di diffondere tra gli iscritti l’uso dei sistemi informatici di accesso ai fascicoli, in modo da consentire alla Cancelleria di gestire al meglio le limitate risorse di personale. Ciò nell’interesse di tutti.

 

2. PORTALE SERVIZI TELEMATICI

Si informano gli iscritti che, in un’ottica di contenimento dei costi, il Consiglio non ha rinnovato la convenzione con la società Lextel per la gestione del Punto di Accesso, per cui, a far data dal 31.05.2013, la consultazione dei Registri di cancelleria avverrà non più attraverso il sito www.accessogiustizia.it, ma attraverso l’apposito portale del Ministero della Giustizia (sito internet: http://pst.giustizia.it), il quale consente di ottenere tutte le informazioni attualmente disponibili sul Polisweb.

Sul richiamato Portale dei Servizi Telematici è già possibile accedere ad una serie di funzioni, tra le quali:

1.      CONSULTAZIONE REGISTRO GENERALE DEGLI INDIRIZZI ELETTRONICI (ReGIndE)

Ogni professionista, accedendo con la propria smart card, può verificare i dati (in particolare, codice fiscale e indirizzo PEC) con i quali è censito sul ReGIndE e che vengono utilizzati dai sistemi delle cancellerie per spedire le notifiche.

Allo stesso modo potrà rinvenire l’indirizzo PEC di qualsiasi altro soggetto iscritto al ReGIndE.

2.      CONSULTAZIONE DEGLI AVVISI DI MANCATA CONSEGNA

Il DM 44/11 ART. 16 come modificato dal DM 209/12 prevede che:

«4. Fermo quanto previsto dall’articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o la forza maggiore, negli uffici giudiziari

individuati con il decreto di cui all’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata, si procede ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 51 e viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell’atto nella cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario, contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori. Tale avviso e’ visibile solo dai soggetti abilitati esterni legittimati ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del decreto ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44».

Alla luce di quanto previsto da tale disposizione, è stato realizzato sul Portale  un apposito servizio di consultazione (previa autenticazione tramite smart card) che consente agli avvocati di selezionare l’ufficio giudiziario e verificare se vi sono comunicazioni o notificazioni depositate in Cancelleria.

3.      PAGAMENTI TELEMATICI

E’ possibile effettuare in modalità telematica il pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria relativi alla iscrizione a ruolo di un procedimento. Tutte le informazioni sono disponibili sul Portale nella sezione “Schede pratiche” (navigazione per tematica “Pagamenti” o utente avvocato/cancelliere).

A tal proposito, si allega la nota 07.02.13 del Ministero della Giustizia relativa all’attivazione del servizio di accettazione delle ricevute telematiche a decorrere dal 1° marzo 2013 presso la Corte di Appello e tutti i Tribunali del Distretto. (clicca qui)