Lettera informativa n. 72/13 del  20.04.2013 NG 8-2013

 

 

NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE

 

 

1) CASSAZIONE CIVILE, SS. UU., SENTENZA N. 3033 DELL’8 FEBBRAIO 2013

(Documenti prodotti in primo grado dall’appellato – mancata produzione in appello)

Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d’appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (“novum judicium”), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (“revisio prioris instantiae”). Ne consegue che l’appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d’appello, e su di lui ricade l’onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado. Pertanto, ove l’appellante si dolga dell’erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l’onere di estrarne copia ai sensi dell’art. 76 disp. att. Cpc e di produrli in sede di gravame.

 

2) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, SENTENZA N. 6527 DEL 14 MARZO 2013

(Reddito professionale  – accertamento tributario)

Il reddito derivante da attività professionale può essere accertato in via induttiva sul minimo previsto dal tariffario quando le fatture emesse a carico del clienti sono troppo vaghe.

 

3) CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE I, SENTENZA N. 7294 DEL 22 MARZO 2013
(Assegno divorzile – durata del matrimonio)

L’attribuzione dell’assegno di divorzio è indefettibilmente subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza di mezzi adeguati o dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La finalità dell’istituto è quella di tutelare il coniuge economicamente più debole. Gli altri criteri, come la brevità del rapporto, servono solo per determinarne il quantum.

 

4) CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA N. 7499 DEL 26 MARZO 2013

(Licenziamento – lesione dell’immagine del datore di lavoro)

Sussiste la giusta causa di licenziamento a carico dell’incolpato laddove il lavoratore finisce col suo comportamento per screditare l’immagine del datore presso terzi, rappresentando detta condotta una mera reazione al sentimento di frustrazione del dipendente che non si ritiene adeguatamente considerato sul piano professionale, dovendosi ritenere che il diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore, per quanto assolutamente legittimo, debba comunque risultare ispirato al canone della continenza e dell’obiettività.

 

5) CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA N. 7819 DEL 28 MARZO 2013

(Licenziamento – negligenza)

La giusta causa di licenziamento di un cassiere di banca, affidatario di somme anche rilevanti, deve essere verificata con riguardo non solo all’interesse patrimoniale della datrice di lavoro, ma anche, sia pure indirettamente, alla potenziale lesione dell’interesse pubblico alla sana e prudente gestione del credito (art. 5 D.Lgs. n° 385 del 1993).- Il rigoroso rispetto delle regole di maneggio del denaro non può essere sostituito da non meglio specificate regole di buon senso, inidonee ad assicurare la conservazione del denaro della banca e dei clienti (nella specie, la condotta del dipendente, che si è allontanato senza permesso, senza procedere alla chiusura della cassa e lasciando vari clienti in attesa, ha configurato una definitiva rottura del rapporto fiduciario con il datore).

 

6) CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA N. 8124 DEL 3 APRILE 2013

(Licenziamento – risarcimento)

Non spetta al lavoratore reintegrato il superminimo individuale o assegno ad personam per il periodo precedente alla reintegra, se nello stabilimento aziendale di nuova occupazione del dipendente è prevista la prestazione dei benefici economici solo a partire dalla stipula dell’accordo aziendale. Al pari degli altri dipendenti in servizio, il lavoratore reintegrato ha diritto a percepire i benefici previsti dall’accordo soltanto al momento della sua assegnazione in luogo della reintegrazione nell’originario posto di lavoro.

 

 

A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO INFORMATIVE GIURISPRUDENZIALI

(Avv.ti Acciavatti Mirco, Arcieri Mastromattei Antonella, Cannati Giuseppe, Cavallucci Matteo, Cocco Antonietta, De Lellis Bronislava, Di Carlo Giorgio, Di Cesare Giuseppe, Di Luzio Manuela, Di Michele Massimo, Francese Teresa, Giammaria Marco, La Gorga Luca, La Piscopia Vittorio, Massari Colavecchi Luigi Angelo, Mimola Gaetano, Palangio Marina, Panella Piersergio, Pera Anna Maria, Perazzelli Stefano, Pizzuti Gianluca, Renzetti Francesco, Ronzone Nicola, Rossi Giulia)