Lettera informativa n. 110/14 del 09.07.2014

 

 

 

1.ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 10.07.14

Si ricorda (v. lett. info n. 106/14 del 1.7.14) che domani, 10 luglio, alle ore 12.00, presso l’Aula Alessandrini del Tribunale, è convocata l’Assemblea straordinaria degli iscritti con il seguente ordine del giorno:

          Soppressione sede distaccata Tar Pescara (art. 18 DL 90/14);

          Varie ed eventuali

 

2. CORTE D’APPELLO L’AQUILA – RUOLO UDIENZA LAVORO 10 LUGLIO 2014

Con riferimento all’udienza in oggetto, si trasmette il documento allegato. (clicca qui)

Per ragioni di tutela della privacy, i nomi delle parti sono stati oscurati.

 

3. NUOVI ORARI CORTE D’APPELLO L’AQUILA

Si trasmette in allegato la nota 07.07.14 relativa al nuovo orario di apertura al pubblico delle cancellerie e degli uffici della Corte di Appello di L’Aquila a decorrere dal 14 luglio 2014: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00, ferma restando l’apertura del sabato, per i soli atti urgenti in scadenza nella medesima giornata. (clicca qui)

 

4. CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE – CHIUSURA ESTIVA

Si trasmette in allegato una nota informativa della Camera di Conciliazione Forense relativa al periodo di chiusura degli uffici di segreteria (dall’11 al 24 agosto) ed al termine del 29.07.14  per il deposito delle istanze di mediazione. (clicca qui)

 

5. NOTIFICHE A MEZZO POSTA: CIRCOLARE CNF 11-C-2014

Si trasmette in allegato la circolare in oggetto relativa alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 3934 del 19.02.14. (clicca qui)

 

6. DIVIETO DI PATTO DI QUOTA LITE – SENTENZA CNF N. 225/13

Si segnala agli iscritti la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 225 del 25.05.13 che fornisce chiarimenti in merito alle previsioni dell’art. 13 della L.P. 247/12 co. 3 e 4,  precisando che il compenso può essere pattuito in  percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi, ma non può essere pattuito in percentuale sul risultato. In tal senso deve interpretarsi l’inciso “si prevede possa giovarsene” che si legge al terzo comma della norma citata, con cui si evoca un rapporto con ciò che si prevede e non con ciò che costituisce il consuntivo della prestazione professionale.