Lettera informativa n. 130/15 del 23.07.2015 NG 10-2015

 

NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 10-2015

 

 

RACCOLTA GIUGNO 2015

 

1. CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE VI, SENTENZA N. 11333 DELL’1 GIUGNO 2015

(Sentenza – Notifica presso il domicilio irritualmente eletto e presso la cancelleria – Decorrenza termine per impugnare)

Ai fini del decorso del termine di impugnazione, nel caso in cui il difensore agisca al di fuori del proprio circondario avendo eletto domicilio in un comune diverso da quello sede del giudice adito, la controparte ha la facoltà di notificare presso la cancelleria. Se la notificazione della sentenza sia eseguita sia presso il domicilio irritualmente eletto che presso la cancelleria ed entrambe le notifiche si perfezionino dal punto di vista del destinatario, il termine breve di impugnazione decorre dalla prima, ancorché nei confronti del destinatario si sia perfezionata dopo l’altra.

2. CASSAZIONE PENALE, SEZIONE V, SENTENZA N. 24011 DEL 4 GIUGNO 2015

(Atti persecutori ai danni dell’ex coniuge – Messa alla prova)

In relazione alla richiesta di messa alla prova proposta dall’imputato per atti persecutori, molestie, ingiurie e danneggiamenti ai danni dell’ex coniuge, la mancata confessione costituisce un elemento che può concorrere a formare il convincimento del giudice circa la valutazione della serietà della volontà dell’imputato di intraprendere un percorso di socializzazione.- Tale valutazione, comunque, non può prescindere dal programma di trattamento elaborato o in corso di elaborazione da parte dell’ufficio esecuzione penale esterna, il cui omesso vaglio da parte del giudice, che avrebbe dovuto rinviare il processo fino all’acquisizione del programma stesso, costituisce profilo di illegittimità dell’ordinanza.- La sospensione del processo è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all’articolo 133 c.p.p., reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

3. CORTE DI GIUSTIZIA, SEZIONE I, SENTENZA C497/13 DEL 4 GIUGNO 2015

(Direttiva 1999/44/CE – Vendita e garanzia dei beni di consumo – Consumatore – Difetto di conformità del bene consegnato – Obbligo di informare il venditore)

La direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale adito nel contesto di una controversia vertente su un contratto che può rientrare nell’ambito di applicazione della citata direttiva è tenuto, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine o possa disporne su semplice domanda di chiarimenti, a verificare se l’acquirente possa essere qualificato come consumatore nell’accezione di tale direttiva, anche se quest’ultimo non ha espressamente rivendicato questa qualità. L’art. 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che esso va considerato come una disposizione equivalente ad una disposizione nazionale avente nel diritto interno rango di norma di ordine pubblico e che il giudice nazionale è tenuto ad applicare d’ufficio qualsiasi disposizione che garantisca la sua trasposizione nel diritto interno. L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una norma nazionale la quale preveda che il consumatore, per usufruire dei diritti che gli spettano in forza di tale direttiva, debba denunciare tempestivamente al venditore il difetto di conformità, a condizione che tale consumatore, per procedere a detta denuncia, disponga di un termine non inferiore a due mesi a decorrere dalla data in cui ha constatato tale difetto, che la denuncia cui occorre procedere verta solo sull’esistenza di detto difetto e che essa non sia assoggettata a regole relative alla prova che rendano impossibile o eccessivamente difficile per il citato consumatore esercitare i propri diritti. L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44 deve essere interpretato nel senso che la regola secondo cui si presume che il difetto di conformità esistesse al momento della consegna del bene: si applica quando il consumatore fornisce la prova che il bene venduto non è conforme al contratto e che il difetto di conformità in questione si è manifestato, ossia si è palesato concretamente, entro il termine di sei mesi dalla consegna del bene. Il consumatore non è tenuto a dimostrare la causa di tale difetto di conformità né a provare che la sua origine è imputabile al venditore; può essere disapplicata solo se il venditore prova in maniera giuridicamente sufficiente che la causa o l’origine del difetto di conformità risiede in una circostanza sopravvenuta dopo la consegna del bene.

4. CASSAZIONE PENALE, SEZIONE V, SENTENZA N. 24324 DEL 5 GIUGNO 2015

(Bancarotta fraudolenta patrimoniale – Bancarotta fraudolenta preferenziale – Compensazione)

L’amministratore di una società prossima al fallimento che compensi i propri crediti in favore della stessa va condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e non preferenziale e all’inabilitazione all’esercizio dell’impresa commerciale per 10 anni, come previsto dalla legge fallimentare e come ribadito dalla sentenza 134/12 della Corte costituzionale.

5. CASSAZIONE PENALE, SEZIONE I, SENTENZA N. 24431 DELL’8 GIUGNO 2015

(Diffamazione – Facebook – Commento diffamatorio – Competenza – Tribunale)

Spetta al tribunale e non al giudice di pace decidere sul commento ritenuto diffamatorio postato su Facebook: la diffusione di un messaggio sulla bacheca facebook ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone.

6. CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA N. 11920 DEL 9 GIUGNO 2015

(Estinzione del rapporto – Assenza ingiustificata – Comunicazione al domicilio noto)

E’ legittimo il licenziamento per giusta causa quando la lettera di contestazione di addebito e quella di licenziamento vengono inviate all’indirizzo che il lavoratore ha indicato come suo domicilio, anche se nel frattempo ha cambiato residenza, e che vengono restituite al mittente per compiuta giacenza.

7. CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE I, SENTENZA N. 11894 DEL 9 GIUGNO 2015

(Mantenimento dei figli – Assegno omnicomprensivo delle spese straordinarie)

Le spese straordinarie in favore dei figli non possono essere comprese nell’assegno di mantenimento in via forfettaria, non essendo possibile stabilire in via aprioristica necessità imponderabili e imprevedibili.

8. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, SENTENZA N. 12021 DEL 10 GIUGNO 2015

(Movimenti bancari – Prelievi ingiustificati – Lavoratore autonomo – Presunzione di reddito)

La presunzione secondo cui i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito deve ritenersi inesistente, essendo stata dichiarata illegittima dalla sentenza Corte costituzionale 228/14 in quanto lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare un siffatto automatismo: ne consegue la illegittimità della sentenza di merito laddove la norma cancellata è proprio la disposizione sulla quale era fondato l’avviso di accertamento e cioè quella per cui i prelievi ingiustificati dei lavoratori autonomi erano presunti generatori di reddito non dichiarato.

9. CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA N. 24594 DEL 10 GIUGNO 2015

(Omesso versamento di ritenute certificate – Confisca per equivalente – Sequestro preventivo – Sui beni del legale rappresentante – In luogo dei beni della società)

Il pubblico ministero è legittimato, sulla base degli indizi emergenti dagli atti processuali, a chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per “equivalente”, invece che in quella “diretta”, all’esito di una valutazione allo stato degli atti in ordine alle risultanze relative al patrimonio dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo invece necessario il compimento di specifici ed ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto nelle casse della società o per ricercare in forma generalizzata i beni che ne costituiscono la trasformazione, incombendo, invece, al soggetto destinatario del provvedimento cautelare l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro in forma diretta.

10. CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE III, SENTENZA N. 12211 DEL 12 GIUGNO 2015

(Incapacità lavorativa generica – Danno patrimoniale – Perdita di chance – Incapacità lavorativa specifica – Duplicazione risarcitoria)

In tema di danni alla persona, l’invalidità di gravità tale da non consentire la possibilità di attendere a lavori diversi da quello prestato al momento del sinistro integra non già la lesione di un’attitudine o di un modo di essere del medesimo, rientrante nell’aspetto (o voce) del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, bensì un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance (il cui accertamento spetta al giudice di merito e va dal medesimo stimato con valutazione equitativa ex articolo 1226 c.c.), derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica. Trattasi di danno patrimoniale che, se e in quanto dal giudice di merito riconosciuto sussistente, va considerato ulteriore rispetto al danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica, concernente il diverso aspetto dell’impossibilità per il danneggiato di attendere all’attività lavorativa prestata al momento del sinistro, dovendo da questo essere pertanto tenuto distinto, con autonoma valutazione ai fini della relativa quantificazione.

11. CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 12307 DEL 15 GIUGNO 2015

(Testamento olografo – Autenticità – Contestazione – Domanda di accertamento negativo)

La parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa.

12. CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 12310 DEL 15 GIUGNO 2015

(Sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c. – Modificabilità della domanda – In domanda di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo)

La modificazione della domanda ammessa a norma dell’articolo 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l’allungamento dei tempi processuali. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile la modifica, nella memoria all’uopo prevista dall’articolo 183 c.p.c., della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto in domanda di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo.

13. CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE I, SENTENZA N. 12509 DEL 17 GIUGNO 2015

(Atto destinato alla cancelleria – Invio a mezzo posta – Idoneità a raggiungere lo scopo)

Deve ritenersi che l’invio a mezzo posta dell’atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale) – al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione – realizza un deposito dell’atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un’attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non deve necessariamente essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un nuncius, può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex articolo 156, terzo comma, c.p.c., producendosi in tal caso la sanatoria con decorrenza dalla data di ricezione dell’atto da parte del cancelliere ai fini processuali e in nessun caso da quella di spedizione.

14. CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 113 18 GIUGNO 2015

È illegittimo l’articolo 45, comma 6, Cds così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, laddove non prevede i controlli per gli apparecchi elettronici che rilevano il superamento dei limiti di velocità sulle strade: in tal modo risulta irragionevole la presunzione di affidabilità degli strumenti, che come tutti gli altri vanno soggetti a obsolescenza e deterioramento. L’articolo 142 Cds realizza un bilanciamento fra interessi pubblici e privati: da una parte la sicurezza della circolazione stradale e l’integrità fisica delle persone, dall’altra la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato. La certezza risulta in qualche modo consegnata all’affidabilità degli strumenti. Non ci può però essere ragionevole affidamento nella funzionalità delle apparecchiature se non si accerta periodicamente che gli strumenti continuino a essere conformi alle relative specifiche tecniche.

15. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 13117 DEL 24 GIUGNO 2015

(Licenziamento – Eccezione dell’aliunde perceptum – Rilevabile d’ufficio)

In tema di impugnativa di licenziamento in grado di appello, l’eccezione cosiddetta dell’aliunde perceptum, cioè la deduzione della rioccupazione del lavoratore licenziato al fine di limitare il danno da risarcire a seguito di licenziamento illegittimo, non costituisce eccezione in senso stretto ma ha carattere di eccezione in senso lato, con la conseguenza che i fatti suscettibili di formare oggetto di tale eccezione sono rilevabili d’ufficio dal giudice d’appello, sempre che quei fatti risultino ritualmente acquisiti al processo per essere stati tempestivamente allegati e dimostrati dalla parte che intenda avvalersene, salvo che la conoscenza di essi non sia stata raggiunta solo in un momento successivo, così solamente essendo ammissibile la loro prova in sede di gravame.

16. CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 13144 DEL 25 GIUGNO 2015

(Società – Che svolge attività assimilabile al professionista – Prescrizione presuntiva triennale)

La prescrizione presuntiva triennale del diritto «dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative» (art. 2956 n. 2 c.c.), trova la sua giustificazione nella particolare natura del rapporto di prestazione d’opera intellettuale dal quale derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta. Ne consegue, in un regime nel quale il contratto d’opera professionale sia caratterizzato dalla personalità della prestazione, non solo che ad una società può essere conferito soltanto l’incarico di svolgere attività diverse da quelle riservate alle professioni cosiddette “protette”, ma anche che deve necessariamente essere utilizzato uno strumento diverso dal contratto d’opera professionale e che perciò alla società non può essere opposta la prescrizione presuntiva triennale.

17. CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE III, SENTENZA N. 13215 DEL 26 GIUGNO 2015

(Sinistro stradale – Risarcimento – Danno da fermo tecnico – Prova specifica)

Il c.d. danno da “fermo tecnico”, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d’una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.

18. CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE III, SENTENZA N. 13364 DEL 30 GIUGNO 2015

(Comunione legale – Mutamento in separazione – Trasferimento di immobili senza corrispettivo – Revocatoria ordinaria)

L’articolo 2740 c.c., dispone che il debitore risponde con tutti i suoi beni dell’adempimento delle proprie obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte, e quindi anche se le stesse derivino dalla legge, come l’obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli minori; contemporaneamente, l’articolo 2901 c.c. tutela il creditore, rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore nel compimento dell’atto dispositivo. Sono pertanto soggetti all’azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest’ultimo, a seguito della separazione personale, la proprietà di un bene, dopo aver mutato il regime patrimoniale da comunione legale a separazione dei beni.

19. CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE II, SENTENZA N. 13401 DEL 30 GIUGNO 2015

(Prestazione professionale – Compenso – Prescrizione)

Ai sensi dell’articolo 2943 c.c., ultimo comma, l’inoltro della richiesta di adempimento per lettera raccomandata, la cui spedizione è provata dalla relativa ricevuta e i cui particolari doveri di consegna a carico del servizio postale ne fanno presumere l’arrivo al debitore, pur in assenza della ricevuta di ritorno, sicché solo a seguito di contestazione del destinatario sorge l’onere per il mittente di provare il ricevimento: ne consegue allora che deve ritenersi prescritto il diritto dell’avvocato che ha inviato le raccomandate a un congiunto dell’assistito e dunque a persona diversa del cliente.

20. CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, SENTENZA N. 27153 DEL 30 GIUGNO 2015

(Astensione dalle udienze – Udienze camerali – Partecipazione non obbligatoria – Rinvio)

Il giudice, nella valutazione del corretto esercizio dell’astensione del difensore dall’udienza dopo la mobilitazione indetta dagli organismi di categoria e ai fini della concessione del richiesto rinvio, deve prendere in considerazione le disposizioni contenute in tale codice, valorizzando sia quelle che tale astensione non appaiono consentire sia quelle che tale astensione prevedono, pena la chiara irrazionalità di una diversa considerazione delle due ipotesi.

 

A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO INFORMATIVE GIURISPRUDENZIALI 2014

(Avv.ti Arcieri Mastromattei Antonella, Cannati Giuseppe, Cavallucci Matteo, Cocco Antonietta, De Lellis Bronislava, Di Luzio Manuela, Francese Teresa, La Gorga Luca, Massari Colavecchi Luigi Angelo, Mimola Gaetano, Pera Anna Maria, Renzetti Francesco)