Lettera informativa n. 132/17 del 05.10.2017 – NG 12-17

 

NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 12-2017

 

 LUGLIO 2017 (I)

 

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, Ordinanza n. 16314 del 3 luglio 2017

(Società a responsabilità limitata – Stato di dissesto – Sindaci – Amministratore – Pagamento preferenziale ad alcuni soci – Responsabilità)

In tema di responsabilità degli organi sociali delle società di capitali, deve ritenersi che la configurabilità dell’inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci non richiede l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all’assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti al pubblico ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell’articolo 2409 c.c., non potendosi dubitare della dannosità del comportamento serbato dall’amministratore attraverso i pagamenti effettuati in via preferenziale a taluni soci, laddove il pagamento preferenziale in una situazione di dissesto può comportare una riduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto superiore a quella che si determinerebbe nel rispetto del principio del pari concorso dei creditori dal momento che la destinazione a garanzia del patrimonio sociale va considerata nella prospettiva della prevedibile procedura concorsuale, che espone i creditori alla falcidia fallimentare.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, Ordinanza n. 16481 del 5 luglio 2017

(Sinistro stradale – Lesioni personali colpose – Prescrizione – Risarcimento non domandato dalla vittima primaria – Persona che ha risentito danno in conseguenza del fatto reato)

Il diritto al risarcimento del danno derivante da reato, come nel caso di incidente stradale per il quale si configura il delitto di lesioni personali colpose, è soggetto al più lungo termine prescrizionale, previsto dall’articolo 2947, comma terzo, c.c., sia quando il risarcimento sia domandato dalla vittima del reato, sia quando sia richiesto da persone che, pur avendo risentito danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, sentenza n. 16581 del 5 luglio 2017

(Processo – Compensazione delle spese di lite)

Le spese di lite fra azienda e lavoratore che ha perso la causa non possono essere automaticamente compensate dal giudice. La posizione di debolezza sul piano economico-sociale dei dipendenti non è infatti un motivo abbastanza grave per una ripartizione dei costi.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, sentenza n. 33277 del 7 luglio 2017

(Pena – Messa alla prova per adulti – Esito positivo – Condanna dell’imputato al risarcimento del danno e alle spese in favore delle parti civili)

Deve essere cassata senza rinvio la sentenza di merito limitatamente alla statuizioni civili, che vanno eliminate, laddove si dichiara estinto il reato per l’esito positivo della messa alla prova ma si condanna l’imputato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, e alla rifusione delle spese in favore della parte civile dovendosi ritenere che, se il giudice non ritiene il danno interamente risarcito, non può dichiarare che la probation ha avuto esito positivo.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, sentenza n. 33090 del 7 luglio 2017

(Sequestro – Sproporzionato rispetto al valore dell’immobile – Unico bene aggredibile – Rilevanza)

Scatta il sequestro sull’immobile il cui valore è ben superiore al profitto del reato quando è l’unico bene di proprietà dell’indagato ed è per di più indivisibile.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, sentenza n. 33280 del 7 luglio 2017

(Atti persecutori – Dichiarazioni parte offesa – Clima conflittuale tra ex – Liti giudiziarie)

Non si può formulare un’ipotesi di condanna per stalking solo in base alle dichiarazioni della persona offesa, in special modo se il clima tra gli ex partner è così conflittuale da sfociare in cause civili e penali. Il giudice, infatti, non può limitarsi al richiamo integrale della sentenza di primo grado ma deve farsi carico di un’autonoma e rinnovata valutazione di tale attendibilità.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, sentenza n. 16990 del 10 luglio 2017

(Assistenza stragiudiziale – Danno emergente – Ripetibilità)

Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa e l’utilità, ai fini della possibilità di porre l’esborso a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio: ne consegue che la spesa non può essere riversata sul danneggiante quando sia superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, sentenza n. 17048 dell’11 luglio 2017

(Comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa – Domiciliazione ex lege in cancelleria – Non sussiste – Domicilio digitale – Sufficienza)

A seguito dell’introduzione del domicilio digitale previsto dall’articolo 16 sexies del decreto legge 179/12 (così come modificato dal decreto legge 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/14), non è più possibile procedere – ai sensi dell’articolo 82 del Rd 37/1934 – alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi a cui pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, sentenza n. 34141 del 12 luglio 2017

(Falsità materiale – Specializzando – Sottoscrizione falsa di scheda terapeutica)

La falsità ideologica riguarda l’atto nel suo contenuto ideale il quale risulta così non veritiero, mentre quella materiale attiene alla realtà fenomenica del medesimo nel senso che fa apparire venuto ad esistenza un atto che non è mai stato formato. Ne consegue che qualora le relative dichiarazioni provengano da persona diversa da quella che figura averle rese e sottoscritte sussiste soltanto la seconda ipotesi; in tale evenienza anche le attestazioni circa la presenza e l’attività del soggetto in realtà non comparso concorrono alla realizzazione della falsità materiale per cui esse non possono essere separatamente considerate quali integranti la falsità ideologica (nel caso di specie, commette il reato di falso materiale e non ideologico lo specializzando che, al posto del medico, sottoscrive la scheda terapeutica del paziente).