Lettera informativa n. 175/18 del 28.12.2018 – NG 23-18

 

NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 23-2018

 

SETTEMBRE 2018 (II)

 

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 22404 DEL 24 SETTEMBRE 2018

(Adempimento contrattuale – Domanda subordinata – Modifica – Arricchimento senza causa)

È ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex articolo 2041 c.c. proposta, in via subordinata, con la prima memoria ex articolo 183, sesto comma, c.p.c., nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) a quella inizialmente formulata.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 22434 DEL 24 SETTEMBRE 2018

(Pensione di reversibilità – Coniuge divorziato – Assegno di divorzio in unica soluzione)

Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell’art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo modificato dall’art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, la titolarità dell’assegno, di cui all’articolo 5 della stessa legge 1 dicembre 1970 n. 898, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno divorzile, al momento della morte dell’ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto all’assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un’unica soluzione.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 22437 DEL 24 SETTEMBRE 2018

(Clausola claims made – Contratto concluso a condizioni svantaggiose – Responsabilità risarcitoria precontrattuale)

Il modello dell’assicurazione della responsabilità civile con clausole on claims made basis, che è volto ad indennizzare il rischio dell’impoverimento del patrimonio dell’assicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso come accadimento materiale, è partecipe del tipo dell’assicurazione contro i danni, quale deroga consentita al primo comma dell’articolo 1917 c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all’assicuratore. Ne consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, c.c., ma la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell’attuazione del rapporto, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati, ossia (esemplificando): responsabilità risarcitoria precontrattuale anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose; nullità, anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell’adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti; conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva (come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro).

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 22438 DEL 24 SETTEMBRE 2018

(Ricorso nativo digitale – Notificato a mezzo PEC – Mancata asseverazione di conformità all’originale con attestazione autografa del ricorrente – Deposito di copia analogica – Da parte del controricorrente)

Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge 53/1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ai sensi dell’articolo 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 82/2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all’originale notificatogli.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 22525 DEL 24 SETTEMBRE 2018

(Sinistro stradale – Attraversamento del cinghiale – Responsabilità extracontrattuale dell’ente – Titolare di obbligo di tutela dei cittadini – Legittimazione passiva – Prova – Non sussiste)

La responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica è disciplinata dalle regole generali di cui all’articolo 2043 Cc e non dalle regole di cui all’articolo 2052 Cc; non è quindi possibile riconoscere tale responsabilità semplicemente sulla base dell’individuazione dell’ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di tutela della fauna, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all’attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente, e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 22544 DEL 25 SETTEMBRE 2018

(Avvocati – Pagamento dei crediti del cliente – Indicatario di pagamento)

L’avvocato può riscuotere i crediti del cliente anche se nella procura generale non è espressamente autorizzato ma è solo un indicatario di pagamento.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 22726 DEL 25 SETTEMBRE 2018

(Proprietà condominiale – Passaggio di tubi del gas – Violazione delle distanze legali tra le costruzioni)

Legittimo il passaggio di tubi del gas su parti comuni dell’edificio condominiale in violazione delle distanze legali. Infatti le norme che regolano i rapporti di vicinato trovano applicazione rispetto alle singole unità immobiliari solo in quanto compatibili con la struttura del fabbricato.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 22997 DEL 26 SETTEMBRE 2018

(Preliminare di vendita – Promissario acquirente – Domanda di esecuzione specifica – Sentenza costitutiva – Passaggio in giudicato – Pagamento del prezzo residuo)

Il promissario acquirente che, a norma dell’articolo 2932 c.c., chieda l’esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale (o entro il termine eventualmente pattuito convenzionalmente), mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento dello stesso (o della parte residua) cosi come l’assolvimento delle altre eventuali condizioni cui si sia obbligato lo stesso promissario acquirente risultino dovute all’atto della stipulazione del contratto definitivo, sicché, in tale evenienza, solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica sorge l’obbligazione, anche per l’eventuale successivo mancato saldo del prezzo, al quale è subordinato l’effetto traslativo della proprietà.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 41704 DEL 26 SETTEMBRE 2018

(Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – Costituzione della nuda proprietà dei beni nel fondo patrimoniale)

Rischia una condanna per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte chi costituisce in un fondo patrimoniale la nuda proprietà degli immobili con il chiaro intento di sottrarli alla riscossione. È inoltre legittima la confisca degli appartamenti.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 41837 DEL 26 SETTEMBRE 2018

(Reati contro l’inviolabilità del domicilio – Reati informatici – Accesso abusivo al sistema di indagine della polizia)

È abusivo anche il singolo accesso al sistema di indagine della polizia da parte del funzionario abilitato eseguito per aiutare un terzo. L’uso distorto della funzione pubblica giustifica, infatti, la condanna anche quando le operazioni effettuate non sono ontologicamente diverse da quelle per le quali esiste l’autorizzazione.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 23186 DEL 27 SETTEMBRE 2018

(Avvocato – Attività prestata in conflitto d’interessi – Utile al cliente – Retribuzione)

Nel caso in cui l’avvocato presti la sua attività defensionale in conflitto d’interessi essa va retribuita se utile al cliente dovendosi ritenere che la violazione deontologica, a prescindere ed oltre alla rilevanza disciplinare, ed a prescindere dalla proposizione di azioni atte ad incidere sul momento genetico del contratto e sulla validità del vincolo contrattuale, può avere in ogni caso una rilevanza civilistica sotto il profilo dell’inadempimento contrattuale e dei conseguenti obblighi risarcitori, ove si accerti l’esistenza di un danno risarcibile, ma è possibile accertare la presenza dell’inadempimento anche senza pronunciare la risoluzione dell’intero contratto, implicitamente ritenendo l’inadempimento non di portata tale da travolgere tutto il rapporto e tutte le prestazioni eseguite.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 23199 DEL 27 SETTEMBRE 2018

(Società di capitali – Procedimento ex articolo 2409 c.c.)

Qualora la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. di sospetto di gravi irregolarità commesse da parte degli organi sociali si riveli infondata, e la gestione sociale da parte degli organi in carica non sia risultata in contrasto con gli interessi della società, le spese per l’attività difensiva affrontate nel detto procedimento dagli organi sociali in carica, ancorché dimissionari o revocati per effetto del provvedimento giudiziale interinale di revoca, devono considerarsi in rapporto causale diretto con il mandato loro conferito, da rimborsare ai sensi dell’art, 1720, commi 1 e 2, cod. civ.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 23349 DEL 27 SETTEMBRE 2018

(Totalizzazione – Condizioni)

Deve ritenersi che la disciplina di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 42/2006 consente agli assicurati che possono far valere periodi assicurativi, frazionati presso due o più regimi pensionistici, compresi quelli gestiti dagli enti previdenziali privatizzati e che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo, di totalizzare i periodi contributivi maturati presso detti distinti regimi, per la parte in cui gli stessi non si sovrappongono.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 23442 DEL 28 SETTEMBRE 2018

(Danno – Derivato da cosa oggetto di appalto – Responsabilità)

In caso di danni subiti da terzi nel corso dell’esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dalla attività dell’appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell’appalto; per i primi si applica l’articolo 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l’appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l’articolo 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi la concreta ingerenza del committente nell’attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo; per i secondi (e cioè per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell’appalto, anche se determinati dalle modifiche e dagli interventi su di essa posti in essere dall’appaltatore) risponde (anche) il committente ai sensi dell’articolo 2051 c.c., in quanto l’appalto e l’autonomia dell’appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente; in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell’appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall’articolo 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell’appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l’appaltatore).

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 23449 DEL 28 SETTEMBRE 2018

(Difensore – Obbligo di diligenza – Atto interruttivo prescrizione diritto del cliente – Contrasto di giurisprudenza)

In materia di responsabilità professionale dell’avvocato, in caso di incertezza giurisprudenziale in ordine al computo del termine di prescrizione del diritto del cliente al risarcimento del danno, il mancato compimento di atti interruttivi, da parte del legale, con riferimento al termine prescrizionale più breve implica la violazione dell’obbligo di diligenza richiesto dall’art. 1176, comma 2, c.c.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 23620 DEL 28 SETTEMBRE 2018

(Notificazione telematica – Indirizzo di posta elettronica certificata – Tratto dall’albo degli avvocati)

Deve ritenersi perfezionata la notifica effettuata via posta elettronica certificata laddove l’indicazione dell’elenco da cui è stato tratto l’indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore della parte, vale a dire l’albo degli avvocati, non corrisponderebbe ai “pubblici elenchi” previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, della legge 221/12, di conversione del decreto legge 179/12, laddove la norma che impone alle parti la notificazione dei propri atti presso l’indirizzo di posta elettronica risultante dagli elenchi Ini Pec ovvero presso il Reginde gestito dal ministero della Giustizia, certamente implica un riferimento all’indirizzo di posta elettronica risultante dagli albi professionali, atteso che, in virtù della prescrizione contenuta nell’articolo 6 bis del decreto legislativo 82/2005, commi 2 bis e 5, al difensore fa capo l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo all’ordine di appartenenza e quest’ultimo è tenuto a inserirlo sia nel registro Ini Pec che nel Reginde.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 42911 DEL 28 SETTEMBRE 2018

(Abuso d’ufficio – Dirigente comunale – Affidamento diretto – Professionista – Lavori analoghi svolti in passato)

Non integra l’abuso d’ufficio la condotta del dirigente comunale che attribuisce l’incarico al professionista con affidamento diretto invece di procedere con la gara d’appalto perché l’interessato ha già svolto analoghi lavori. La scelta, pur discutibile, non può ritenersi sostanziare un esercizio del potere discrezionale conferitogli tale da oltrepassare ogni possibile potere di scelta attribuito al pubblico ufficiale e da integrare uno “sviamento” produttivo di una lesione dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice, id est suscettibile di conferire rilevanza penale all’agire sub iudice.