Lettera informativa n. 79/17 del 24.05.2017 – NG 4-17

 

NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 4-2017

 

 DICEMBRE 2016 (I)

 

CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 51691 DEL 5 DICEMBRE 2016

(Ordine di demolizione – Terzo acquirente – Interesse a impugnare)

L’ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato: ne consegue che il terzo interessato in qualità di acquirente dell’immobile dove si trova il bene da demolire ha interesse ad impugnare l’ordine di demolizione, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 24958 DEL 6 DICEMBRE 2016

(Unità immobiliari di proprietà esclusiva – Esercizi con attività rumorose – Divieto di adibizione)

Deve essere confermata la legittimità della delibera del condominio che vieta al singolo proprietario esclusivo di adibire la propria unità immobiliare ad asilo nido, laddove il regolamento condominiale di natura contrattuale proibisce l’adibizione a esercizi rumorosi dovendosi escludere, anche sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, l’equiparabilità dell’attività di un asilo nido a quella di una famiglia media, anche con bimbi in tenera età.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 24950 DEL 6 DICEMBRE 2016

(Mediazione unilaterale – Incarico da una delle parti)

Accanto alla mediazione ordinaria si configura la mediazione negoziale atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive con riguardo ad una sola delle parti interessate (cd. “mediazione unilaterale”).- La circostanza che la mediazione sia stata innescata dall’incarico di uno dei soggetti interessati a negoziare non ha rilievo di per sé.- L’incarico a svolgere la medesima attività che il mediatore svolgerebbe d’iniziativa propria può originare da un mandato interno con una delle parti, che tuttavia non muta l’attività che il mediatore svolge ai fini della conclusione dell’affare: ne consegue che decisivo non è tanto l’imparzialità del suo operare quanto la riconoscibilità esterna della posizione terza che egli assume nel successivo rapporto con entrambe le parti, posizione che gli deriva dall’assenza di collaborazione, dipendenza o rappresentanza con una sola di esse.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 24972 DEL 6 DICEMBRE 2016

Licenziamento – Appaltatore – Perdita dell’appalto – Affidamento ad altro imprenditore – Trasferimento di ramo d’azienda – Gruppo di dipendenti stabilmente coordinati e organizzati fra loro – Particolare know-how)

E’ legittimo il rigetto della domanda dei lavoratori licenziati dall’appaltatore dopo che il Comune ha trasferito il servizio alla società in house, a proseguire il rapporto di lavoro presso quest’ultima.- Si deve escludere la sussistenza di un trasferimento di ramo d’azienda per il solo fatto dell’attribuzione a un nuovo appaltatore dell’appalto anteriormente affidato al loro datore e si deve escludere che detto personale costituisca un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati e organizzati fra loro, la cui autonoma capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare know-how.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 24960 DEL 6 DICEMBRE 2016

(Giardino – Destinazione a parcheggio – Superficie ridotta – Innovazione vietata – Unanimità dei condomini)

La delibera assembleare di destinazione a parcheggio di un’area di giardino condominiale, interessata solo in piccola parte da alberi di alto fusto e di ridotta estensione rispetto alla superficie complessiva, non dà luogo ad una innovazione vietata dall’articolo 1120 c.c. perchè tale destinazione non comporta alcun apprezzabile deterioramento del decoro architettonico né alcuna significativa menomazione del godimento e dell’uso del bene comune.- Anzi, da essa deriva una valorizzazione economica di ciascuna unità abitativa e una maggiore utilità per i condomini.- Ne deriva che deve essere cassata con rinvio la sentenza di merito secondo cui tale mutamento di destinazione comportava una innovazione vietata ex art. 1120 c.c. sicché occorreva il consenso unanime di tutti i condomini, laddove il giudice del merito avrebbe dovuto considerare innanzitutto le dimensioni dell’area adibita a parcheggio rispetto all’intera particella destinata a giardino e poi valutare se in concreto il godimento del singolo avesse subito una significativa menomazione: solo in caso di risposta positiva a tale quesito avrebbe dovuto ritenere sussistente l’operatività del divieto di cui all’articolo 1120 secondo comma c.c.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 25201 DEL 7 DICEMBRE 2016

(Licenziamento – giustificato motivo oggettivo – andamento economico negativo dell’azienda – Presupposto fattuale)

Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro, tra le quali non è possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell’impresa, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa; ove però il licenziamento sia stato motivato richiamando l’esigenza di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli ovvero a spese notevoli di carattere straordinario ed in giudizio si accerti che la ragione indicata non sussiste, il recesso può risultare ingiustificato per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità e sulla pretestuosità della causale addotta dall’imprenditore.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 25045 DEL 7 DICEMBRE 2016

(Arbitrato – Liquidazione del compenso – Provvedimento – Natura giurisdizionale – Ricorso straordinario per cassazione)

E’ esperibile il ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento di liquidazione delle competenze arbitrali, stante la natura giurisdizionale dell’atto, dotato dei requisiti di decisorietà e definitività laddove la relativa controversia involve diritti soggettivi.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 25192 DEL 7 DICEMBRE 2016

(Licenziamento – Giustificato motivo oggettivo – Soppressione del posto di lavoro – Posizioni omogenee – Criteri – Legge n. 223/91)

Quando il giustificato motivo oggettivo si identifica nella soppressione di un posto di lavoro in presenza di più posizioni fungibili, in quanto occupate da lavoratori con professionalità sostanzialmente omogenee, non essendo utilizzabile il criterio dell’impossibilità di repechage, il datore di lavoro deve improntare l’individuazione del soggetto da licenziare ai principi di correttezza e buona fede, ai sensi dell’articolo 1175 c.c. In tale contesto, l’articolo 5 l. n. 223/91 offre uno standard idoneo ad assicurare che la scelta sia conforme a tale canone; tuttavia, non può escludersi l’utilizzabilità di altri criteri, purché non arbitrari, ma improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 25165 DEL 7 DICEMBRE 2016

(Accertamento, ad opera del commissario giudiziale, di atti di frode – Conseguenze – Revoca del concordato – Informazione ai creditori in ordine agli atti di frode)

Il controllo della regolarità della procedura impone al tribunale la verifica della persistenza sino a quel momento delle stesse condizioni di ammissibilità della procedura già scrutinate nella fase iniziale, dell’assenza di atti o fatti di frode e, infine, in caso di riscontro positivo di tali condizioni, del rispetto delle regole che impongono che la formazione del consenso dei creditori sulla proposta concordataria sia stata improntata alla più consapevole ed adeguata informazione. Ne consegue che, a fronte di atti o di fatti rilevanti ai fini previsti dall’articolo 173 l.f., come ad esempio l’ammanco accertato dal commissario giudiziale, il tribunale deve respingere la domanda di omologazione nonostante la mancata apertura del relativo procedimento.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 25456 DEL 12 DICEMBRE 2016

(Ordinanza ex art. 248 bis c.p.c. – Termini per impugnazione)

Qualora risulti ricorribile per cassazione, l’ordinanza ex articolo 348 bis c.p.c., dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello, va impugnata con lo stesso ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado e nei termini prescritti dall’articolo 348 ter, comma 3, c.p.c. e, dunque, ove l’ordinanza sia stata comunicata nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, sia perché è logicamente prioritario l’esame dell’impugnazione dell’ordinanza rispetto alla sentenza, sia perché, applicando all’ordinanza il termine lungo dalla comunicazione ex articolo 327 c.p.c., il decorso di distinti termini per impugnare i due provvedimenti comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, rendendo incomprensibile la ricorribilità avverso l’ordinanza.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 25528 DEL 13 DICEMBRE 2016

(Famiglia di fatto – Conseguenze)

L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 25483 DEL 13 DICEMBRE 2016

(Viale reso scivoloso dal muschio – Responsabilità da cosa in custodia)

Va affermata la responsabilità da custodia del condominio per la caduta sul viale interno reso scivoloso dal muschio, a nulla rilevando che l’infortunato non sia stato informato del pericolo dai familiari accompagnatori, laddove detta condotta omissiva si colloca al di fuori della fattispecie illecita individuata dall’articolo 2051 c.c. nella quale il fatto del terzo, sempre che imprevedibile ed eccezionale, produce invece direttamente la pericolosità della res, altrimenti inerte.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 25750 DEL 14 DICEMBRE 2016

(Badge – Modalità fraudolente – Licenziamento)

Ai sensi dell’articolo 55 quater c. 1 lett. a) del Dlgs. n. 165/01 la registrazione effettuata attraverso l’utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro è corretta e non falsa solo se nell’intervallo compreso tra le timbrature in entrata e in uscita il lavoratore è effettivamente presente in ufficio, mentre è falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 25791 DEL 14 DICEMBRE 2016

(Delibera – Impugnazione – Termine decadenziale – Decorso)

Deve ritenersi che la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, sia che la comunicazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore: ne consegue che da tale data decorre il termine decadenziale di trenta giorni per proporre impugnazione contro la delibera condominiale da parte del singolo proprietario esclusivo.