Informativa 110/26 (CONVENZIONE COFA-UNIVERSITA’ TERAMO DISPONIBILITA’ PRATICANTI – COA PE MODIFICA REG. PRATICA FORENSE)
Lettera informativa n. 110/26 del 28.07.2026
1.CONVENZIONE COFA/UNIVERSITA’ TERAMO – LAUREATI SESSIONE LUGLIO 2026 – NOMINATIVI DISPONIBILI ALLA PRATICA FORENSE PRESSO STUDI LEGALI DI PESCARA
In attuazione della Convenzione stipulata in data 31.01.24 tra il C.O.F.A.- Consiglio degli Ordini Forensi d’Abruzzo e il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo per l’avvio alla professione forense, si segnala agli iscritti che sono pervenuti i nominativi dei laureati nella sessione di luglio 2026 che hanno manifestato disponibilità a svolgere la pratica forense presso l’Ordine di Pescara (nr. tre).
I curricula esami dei laureati che ne hanno prestato il consenso alla trasmissione per i fini di cui alla Convenzione, sono disponibili per la consultazione presso la Segreteria dell’Ordine.
(Le disponibilità sono segnalate anche sul sito dell’Ordine, nella sezione Cerca /Trova Praticanti.)
2.COA PESCARA – MODIFICA REGOLAMENTO PRATICA FORENSE – SCADENZA PATROCINIO SOSTITUTIVO
Si segnala agli iscritti la modifica apportata al Regolamento COA sulla pratica forense “Regolamento per il tirocinio per l’accesso alla professione forense e per l’esercizio del patrocinio”, art. 6, in adeguamento all’evoluzione dell’orientamento interpretativo CNF con riguardo al coordinamento tra il termine sessennale per il rilascio del certificato di compiuta pratica e la durata quinquennale del patrocinio sostitutivo (v. parere CNF 25.05.26); nella seduta del 09.07.2026 il Consiglio ha deliberato di modificare ed integrare l’art. 6 sostituendo il punto n. 2 con il seguente:
“2) La scadenza del patrocinio sostitutivo avviene automaticamente decorso il termine di cinque anni dalla data di iscrizione nell’elenco dei praticanti abilitati, ai sensi dell’art. 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Il predetto termine quinquennale è autonomo rispetto al termine di sei anni previsto dall’art. 17, comma 10, lett. b), della legge n. 247/2012 per la richiesta del certificato di compiuta pratica e può, pertanto, protrarsi anche oltre tale sessennio, purché l’abilitazione al patrocinio sostitutivo sia stata richiesta e conseguita prima della scadenza del termine utile per il rilascio del certificato medesimo.
La decadenza dall’abilitazione è dichiarata dal Consiglio con delibera assunta senza necessità di preventiva instaurazione del contraddittorio, fermo restando quanto previsto dall’art. 17, comma 11, della legge n. 247/2012.”
(Sul sito dell’Ordine alla pagina Regolamenti e Protocolli – sez. Pratica Forense)
