Informativa 7/26 (PERMANENZA DIFENSORI D’UFFICIO-DELIBERA COA RICHIESTA AL CNF DI REMISSIONE IN TERMINI)
Lettera informativa n. 7/26 del 19.01.2026
1.PERMANENZA DIFENSORI D’UFFICIO – DELIBERA COA 15.1.26 – RICHIESTA AL CNF DI REMISSIONE IN TERMINI
Si informano gli iscritti che il Consiglio, con riferimento alla problematica in oggetto evidenziata, nella seduta del 15 gennaio 2026 ha assunto la seguente delibera (si riporta il testo anonimizzato):
“Il Presidente riferisce di aver ricevuto diverse segnalazioni da parte degli iscritti circa l’impossibilità di perfezionare, sulla piattaforma GDU del Consiglio Nazionale Forense, il deposito delle istanze di permanenza nell’Elenco Nazionale dei Difensori d’Ufficio nel termine del 31/12/2025.
Il Consiglio dà atto che sono pervenute:
-dagli iscritti di seguito indicati le comunicazioni, inviate anche al CNF, relative alle anomalie e ai disservizi della piattaforma che non hanno loro consentito il deposito dell’istanza di permanenza nel termine previsto:
(…omissis…)
– dall’ADU, sezione di Pescara, la segnalazione trasmessa al CNF avente ad oggetto la medesima problematica.
Il Consiglio dà, inoltre, atto di aver avuto notizia di una nota a firma *, funzionario del CNF, con la quale, agli avvocati che hanno segnalato il disservizio, è stato comunicato quanto segue:
“Gentile Avvocato,
a seguito delle verifiche tecniche effettuate, si comunica che non è stato riscontrato alcun malfunzionamento del gestionale.
In riferimento alla Sua comunicazione, si informa che Lei rimarrà inserito nei turni e nelle relative liste per il primo trimestre 2026. Nel frattempo, una volta raggiunto il numero di dieci udienze richieste, potrà presentare una nuova istanza di iscrizione.
Si ricorda, inoltre, che gli accessi al sistema sono consentiti sia tramite firma digitale sia tramite SPID di secondo livello.
Cordiali saluti
*”
Il Consiglio, preso atto,
- rilevato preliminarmente che, nella suddetta nota della *, non si fa riferimento ad alcun provvedimento formale già eventualmente assunto in proposito dal CNF;
- visto il comma 1-quinquies dell’art. 29 disp. att. c.p.p. per la permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio (“Il professionista iscritto nell’elenco nazionale deve presentare, con cadenza annuale, la relativa documentazione al Consiglio dell’ordine circondariale, che la inoltra, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. In caso di mancata presentazione della documentazione, il professionista è cancellato d’ufficio dall’elenco nazionale.”);
- considerato che l’art. 6, comma 1, del Regolamento CNF “per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio” prevede, a tal fine, che “L’avvocato iscritto nell’elenco nazionale presenta al COA di appartenenza solo ed esclusivamente tramite apposita piattaforma informatica gestionale dedicata, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello dell’inserimento nell’elenco unico nazionale ovvero a quello relativo alla ultima richiesta di permanenza presentata, la documentazione comprovante i requisiti di permanenza di cui alla lett. b) dell’art. 5 del presente regolamento.”;
- ritenuto, pertanto, che la “piattaforma informatica gestionale”, poiché indicata quale unica modalità ammessa per il deposito delle istanze di permanenza, debba necessariamente garantirne la possibilità fino a scadenza del termine previsto, soprattutto in considerazione della conseguenza (cancellazione d’ufficio dall’Elenco nazionale) che la mancata permanenza comporta,
delibera
di invitare il Consiglio Nazionale Forense ad assumere un provvedimento di remissione in termini per il deposito delle istanze di permanenza per i Colleghi che, nonostante i ripetuti tentativi, non hanno potuto provvedervi esclusivamente a causa del malfunzionamento della piattaforma.
Dispone la trasmissione al CNF della presente delibera con allegate tutte le segnalazioni pervenute, e la diffusione della stessa agli iscritti mediante lettera informativa.”
