Lettera informativa n. 109/14 del  04.07.2014 NG 9-2014

 

 

NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 9-2014

 

1) CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N. 80 DEL 8 APRILE 2014

Soglia di punibilità – Legittimità costituzionale dell’art. 10 ter D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74

Esisteva fino al 17 settembre 2011 un evidente difetto di coordinamento tra la soglia di punibilità inerente al delitto di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10 ter D. Lgs. 74/2000 e quelle relative ai delitti in materia di dichiarazione di cui agli art. 4 e 5 dello stesso D. Lgs. (dichiarazione infedele e omessa dichiarazione). Difetto di coordinamento foriero di sperequazioni sanzionatorie. Ne consegue che con riguardo ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011 (quando il legislatore ha portato le soglie di punibilità dell’omessa dichiarazione e della dichiarazione infedele ad importi rispettivamente inferiore e pari alla soglia prevista per l’omesso pagamento dell’IVA) l’art. 10 ter va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui punisce l’omesso versamento dell’IVA, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo d’imposta, ad euro 103.291,38.

 

2) CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N° 1698 DEL 9 APRILE 2014

Crediti formativi

E’ illegittimo il regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine Territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova il quale prevede l’esenzione dalla frequenza ai corsi, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per la formazione professionale e continua adottato dal Consiglio stesso, nella parte in cui prevede l’esenzione dall’obbligo di aggiornamento per coloro i quali hanno superato il sessantacinquesimo anno di età ed hanno, inoltre, superato il trentesimo anno di iscrizione all’Ordine.

 

3) CASS. CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, ORDINANZA N. 8935 DEL 17 APRILE 2014

Incertezza normativa – Comunicati stampa dell’amministrazione – Art. 39 bis D.p.r. n. 636/1972

In tema di incertezza normativa nell’ambito del procedimento tributario, non paga le sanzioni il contribuente che presenta in ritardo la dichiarazione dei redditi a causa dei comunicati stampa dell’amministrazione finanziaria “sibillini e poco chiari” circa la scadenza o la proroga dell’adempimento.

 

4) CASS. CIVILE, SEZ. LAVORO – SENTENZA N. 9203 DEL 23 APRILE 2014

Licenziamento – Impugnativa – Decadenza

Il differimento introdotto dal “milleproroghe” 225/10 sulle decadenze nell’impugnativa del licenziamento introdotte nel collegato lavoro, in sede di “prima applicazione” del primo comma novellato art. 6 l.n. 604/66 sposta anche il termine a partire dal quale decorre la decadenza di cui al secondo comma, che diviene quindi non applicabile anteriormente al 31 dicembre 2011. Infatti i primi due commi sono stati così sostituiti: “il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 gg. dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto a impugnare il licenziamento stesso. L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 270 gg., dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso.” 

  

5) CASS. CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, ORDINANZA N. 9243 DEL 24 APRILE 2014

Omesso invito a esibire documentazione – Art. 51  D.p.r. n. 633/1972

L’omesso invito dell’amministrazione finanziaria al contribuente di produrre documentazione non invalida l’accertamento. Si tratta, infatti, di un mero atto istruttorio che non compromette la procedura fiscale.

 

6) CASS. CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 9283 DEL 24 APRILE 2014

Immissioni sonore – Risarcimento del danno – Disturbo dei vicini

Non è ammissibile l’autonoma categoria del danno esistenziale, poiché tutti i pregiudizi di carattere non economico, concretamente patiti dalla vittima, rientrano nell’unica fattispecie del danno non patrimoniale, come previsto dall’art. 2059 c.c. Il danno non patrimoniale, infatti, costituisce una categoria ampia, che comprende ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, da cui consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, purché la lesione dell’interessi superi una soglia minima di tollerabilità e non sia futile.

 

7) CASS. CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 9507 DEL 30 APRILE 2014

Spese di lite – Fattispecie – Art. 201 Cds

Nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada le spese legali vanno liquidate sulla base della cartella esattoriale annullata e non del danno sofferto dall’automobilista.

 

 

 

 

A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO INFORMATIVE GIURISPRUDENZIALI 2014

(Avv.ti Arcieri Mastromattei Antonella, Cannati Giuseppe, Cavallucci Matteo, Cocco Antonietta, De Lellis Bronislava, Di Luzio Manuela, Francese Teresa, La Gorga Luca, Massari Colavecchi Luigi Angelo, Mimola Gaetano, Pera Anna Maria, Renzetti Francesco)