Lettera informativa n.  85/18 del 15.06.2018 – NG 11-18

 

NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 11-2018

 

 FEBBRAIO 2018 (II)

 

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, ORDINANZA N. 3805 DEL 16 FEBBRAIO 2018

(Ricorso in cassazione – Notifica a mezzo posta elettronica certificata – Firma digitale dell’avvocato notificante)

In tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta elettronica certificata (Pec), la mancanza, nella relata della firma digitale dell’avvocato notificante non è causa d’inesistenza dell’atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri elementi di individuazione dell’esecutore della notifica, come la riconducibilità del difensore menzionato nella relata alla persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, essendosi comunque raggiunti la conoscenza dell’atto e, dunque, lo scopo legale della notifica.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 7763 DEL 16 FEBBRAIO 2018

(Estinzione – Condotte riparatorie – Ravvedimento volontario – Attenuante – Riconoscimento – Stalker – Reati perseguibili a querela di parte)

L’avvenuto riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p. citato dal giudice di merito comporta una positiva ricognizione circa la sussistenza dei presupposti per l’operatività della causa di estinzione del reato di cui all’articolo 162 ter c.p. che può, quindi, essere applicata dal giudice di legittimità ove ne ricorrano le altre condizioni.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 3842 DEL 16 FEBBRAIO 2018

(Parcheggi – Legge “ponte” – Destinazione – Vincolo – Non sussistente nella concessione)

L’articolo 41 sexies della legge 1150/42, così come modificato prima dalla legge 7/1967 e poi dalla legge 246/05, prevede al primo comma la riserva obbligatoria degli appositi spazi per parcheggi nelle nuove costruzioni ed aree pertinenziali ad esse aderenti, nella misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione, dovendosi osservare che il vincolo di destinazione previsto dalla legge insiste su aree già indicate nella concessione edilizia e che d’altronde la stessa concessione non potrebbe essere rilasciata nel caso in cui il costruttore non abbia indicato le aree destinate a parcheggio. Ne consegue che deve essere annullata con rinvio la sentenza di merito che ha ritenuto di vincolare a parcheggio un’area scoperta retrostante l’edificio, anche se detta area risulta non essere stata oggetto di legale asservimento a parcheggio da parte del costruttore né come tale è stata definita negli atti concessori.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, ORDINANZA N. 3970 DEL 19 FEBBRAIO 2018

(Procuratore distrattario – Spese generali – Titolo in sede esecutiva)

Il procuratore distrattario è legittimato ad azionare il titolo in sede esecutiva per reclamare il pagamento del 10 per cento ex articolo 15 della tariffa forense sulla base della sentenza che contiene la condanna alle spese processuali in suo favore senza dover impugnare la sentenza. La somma dovuta per il 10 per cento può essere riconosciuta in via esecutiva soltanto laddove la sentenza distingua gli esborsi dai diritti e dagli onorari, venendo altrimenti meno i requisiti della liquidità e della certezza che devono contraddistinguere il diritto di credito che costituisce l’oggetto del titolo esecutivo ex articolo 474 c.p.c.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 7856 DEL 19 FEBBRAIO 2018

(Diffamazione – Relazione extra-coniugale – Amante sposato – Diffusione notizia nel paese)

E’ condannato per diffamazione chi fa circolare in paese la notizia di avere una relazione con una persona sposata sebbene la divulgazione avvenga a più riprese, cioè a più persone e in momenti diversi. Non è necessario, infatti che la comunicazione offensiva con più soggetti avvenga contemporaneamente con ciascuno di loro, potendo realizzarsi anche in tempi differenti, purché rivolta a più destinatari.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI – 1, ORDINANZA N. 3926 DEL 19 FEBBRAIO 2018

(Spese straordinarie – Protocollo AIAF – Rilevanza)

Su istanza di parte il giudice della separazione è tenuto a valutare, al fine del calcolo della ripartizione delle spese straordinarie in favore dei figli, anche il protocollo AIAF, vigente presso il Tribunale di competenza.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA N. 8065 DEL 20 FEBBRAIO 2018

(Falso in scrittura privata – Falsificazione assegni bancari e circolari – Rilevanza penale)

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell’art. 491 c.p. ad opera del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, permane la rilevanza penale della condotta di falsificazione di assegno, anche se dotato di clausola di non traferibilità, in quanto il titolo è comunque girabile per l’incasso (cd. girata impropria), potendo esercitare la sua funzione dissimulatoria almeno nei confronti dell’impiegato della banca e dell’istituto da questi rappresentato. Sia l’assegno bancario che l’assegno circolare rientrano tutt’ora tra i titoli di credito che, ai sensi dell’art. 491 c.p., se falsificati, rendono penalmente rilevante la condotta.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 4091 DEL 20 FEBBRAIO 2018

(Assegno – Autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi come persone fisiche)

Deve ritenersi spettante l’assegno divorzile all’ex coniuge richiedente, donna ultrasessantenne che ha quale unico reddito certo la pensione sociale e svolge lavori saltuari, dovendosi ritenere che le sue modeste capacità economiche non siano sufficienti ad assicurarle un’esistenza libera e dignitosa.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 8421 DEL 21 FEBBRAIO 2018

(Omesso versamento Iva – Depenalizzazione – Confisca – Revoca sentenza di condanna)

La natura eminentemente sanzionatoria della confisca per equivalente impone al giudice dell’esecuzione, qualora sia stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, di revocare ai sensi dell’art. 673 c.p.p. la sentenza irrevocabile di condanna anche nella parte relativa alla confisca, salvo che questa non abbia ancora avuto esecuzione, con restituzione dei beni all’avente diritto.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 4208 DEL 21 FEBBRAIO 2018

(Mancato riconoscimento del figlio – Danno non patrimoniale)

Deve essere riconosciuto il risarcimento del danno esistenziale, subito dal figlio in conseguenza del mancato riconoscimento da parte del padre, laddove la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, ben può integrare gli estremi dell’illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dar luogo ad un’autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ben potendo la prova dei lamentati pregiudizi essere offerta sulla base anche di soli elementi presuntivi e secondo nozioni di comune esperienza, la cui valutazione è riservata ai giudici del merito.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 4194 DEL 21 FEBBRAIO 2018

(Figlio nato dopo 300 giorni dopo la separazione dei genitori – Azione di disconoscimento di paternità)

Non si può registrare all’anagrafe il figlio nato fuori dal matrimonio decorsi 300 giorni dalla pronuncia della separazione giudiziale dei genitori o dalla data di comparizione dei coniugi davanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 4324 DEL 22 FEBBRAIO 2018

(Processo – Irragionevole durata)

In tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo, l’articolo 2, comma 2 quater, della 89/2001, nel prevedere che non si tiene conto ai fini del computo della durata «del tempo in cui il processo è sospeso», include non solo l’ipotesi di sospensione ex articolo 295 c.p.c. ma anche quella regolata dall’articolo 624 c.p.c., attesa l’ampiezza della formula introdotta dal legislatore dei 2012, restando comunque salva la possibilità per la parte, che ritenga di aver subito un pregiudizio dall’eccessiva durata dei processo pregiudicante, di proporre un’autonoma domanda di equa riparazione specificamente riferita a quest’ultimo giudizio.

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 4485 DEL 23 FEBBRAIO 2018

(Credito professionale – Recupero – Controversia – Riti applicabili)

A seguito dell’introduzione dell’art. 14 del decreto legislativo 150/11, la controversia di cui all’articolo 28 della legge 794/42, come sostituito dal citato decreto legislativo, può essere introdotta: a) o con un ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis, c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale”, disciplinato dal combinato disposto dell’articolo 14 e degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo e dunque dalle norme degli articoli 702 bis e seguenti c.p.c., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del decreto legislativo; b) o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli articoli 633 e seguenti c.p.c., l’opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis e seguenti c.p.c. ed è disciplinata come sub a), ferma restando l’applicazione delle norme speciali che dopo l’opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli articoli 648, 649 e 653 c.p.c. (quest’ultimo da applicarsi in combinato disposto con l’ultimo comma dell’articolo 14 e con il penultimo comma dell’articolo 702 ter c.p.c.). Resta, invece, esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui all’art. 702 bis e seguenti c.p.c. La controversia di cui all’articolo 28 della legge 794/42, tanto se introdotta con ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c., quanto se introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, ha ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato tanto se prima della lite vi sia una contestazione sull’an debeatur quanto se non vi sia e, una volta introdotta, resta soggetta (nel secondo caso a seguito dell’opposizione) al rito indicato dall’articolo 14 del decreto legislativo 150/11 anche quando il cliente dell’avvocato non si limiti a sollevare contestazioni sulla quantificazione del credito alla stregua della tariffa, ma sollevi contestazioni in ordine all’esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite ed in genere riguardo all’an. Soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione, di accertamento con efficacia di giudicato di un rapporto pregiudicante), l’introduzione di una domanda ulteriore rispetto a quella originaria e la sua esorbitanza dal rito di cui all’articolo 14 comporta – sempre che non si ponga anche un problema di spostamento della competenza per ragioni di connessione (da risolversi ai sensi delle disposizioni degli articoli 34, 35 e 36 c.p.c.) e, se è stata adita la corte di appello, il problema della soggezione della domanda del cliente alla competenza di un giudice di primo grado, che ne impone la rimessione ad esso – che, ai sensi dell’articolo 702 ter, quarto comma, c.p.c., si debba dar corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario congiuntamente a quella ex articolo 14, qualora anche la domanda introdotta dal cliente si presti ad un’istruzione sommaria, mentre, in caso contrario, si impone di separarne la trattazione e di procedervi con il rito per essa di regola previsto (non potendo trovare applicazione, per l’esistenza della norma speciale, la possibilità di unitaria trattazione con il rito ordinario sull’intero cumulo di cause ai sensi dell’articolo 40, terzo comma, c.p.c.).

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI – 2, ORDINANZA N. 4428 DEL 23 FEBBRAIO 2018

(Divisione – Acquirente della quota di beni in comunione – Litisconsorte necessario nel giudizio di divisione)

L’acquirente di una quota indivisa di beni in comunione ereditaria non è litisconsorte necessario nel giudizio di divisione. L’atto, infatti, ha effetto obbligatorio e l’interessato può solo intervenire nel giudizio al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, ORDINANZA N. 4436 DEL 23 FEBBRAIO 2018

(Concorso indetto dall’Amministrazione – Partecipanti – Ammissione – Esclusione a successive fasi – Diritto soggettivo)

La pretesa azionata dai lavoratori pubblici al fine di ottenere il completamento di una procedura selettiva, dalla quale sono stati illegittimamente esclusi dopo esservi stati regolarmente ammessi, investe provvedimenti non discrezionali della Pa, ma atti negoziali, consistenti nel dare la possibilità ai dipendenti di completare la selezione alle cui prime fasi avevano legittimamente partecipato, in base al relativo bando. A tali atti si correlano diritti soggettivi, sicché una simile situazione rientra a pieno titolo nell’ambito applicativo dell’articolo 63, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 e ciò comporta che il giudice ordinario ha anche il potere di adottare nei confronti della Pa qualsiasi tipo di sentenza, compresa la sentenza di condanna a un “facere”, data la sussistenza del diritto soggettivo dei lavoratori interessati al rispetto da parte della Pa medesima, oltreché del generale obbligo di correttezza e buona fede, dei criteri predeterminati nel bando per l’ammissione alla selezione, lo svolgimento delle prove, la selezione dei promovendi e così via, diritto che non riguarda quindi soltanto la formazione della graduatoria ma anche il tempo e l’ordine della promozione.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 4456 DEL 23 FEBBRAIO 2018

(Aggiudicazione – Annullamento dell’aggiudicazione da parte del Tar – Risoluzione del contratto in autotutela)

L’amministrazione appaltante è tenuta a indennizzare l’impresa aggiudicataria se risolve il contratto in autotutela subito dopo l’annullamento dell’aggiudicazione da parte del Tar. In questo caso la Pa pone in essere un comportamento a proprio rischio perché la decisione pregiudica i diritti dell’aggiudicatario e può essere ribaltata in appello.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, SENTENZA N. 4396 DEL 23 FEBBRAIO 2018

(Accertamento fiscale – su indagine di mercato)

L’accertamento fiscale è valido quando richiama, come base di calcolo del maggior reddito accertato, l’indagine di mercato pubblicata sul quotidiano economico.