Lettera informativa n. 18/14 del 05.02.2014

 

 

1.CORTE D’APPELLO L’AQUILA – RUOLO UDIENZA LAVORO 06 FEBBRAIO 2014

Con riferimento all’udienza in oggetto, si trasmette il documento allegato. (clicca qui)

Per ragioni di tutela della privacy, i nomi delle parti sono stati oscurati.

 

2. CIRCOLARE TRIBUNALE PE – SEZIONE FALLIMENTARE

Si trasmette in allegato la circolare 14.01.14 dell’Ufficio Fallimentare del Tribunale di Pescara (CLICCA QUI), avente ad oggetto le modifiche all’art. 15 co. III L. F. introdotte dal D.L. 179/12 (conv. in L. 221/12, in vigore dal 01.01.2014) in tema di notifiche dei ricorsi per dichiarazione di fallimento e del relativo decreto di convocazione.

In particolare, per quanto riguarda le modalità di notifica è previsto che:

la cancelleria notifichi, a mezzo PEC, il ricorso ed il decreto all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore -persona giuridica o impresa  individuale- risultante dal Registro delle Imprese o dal ReGIndE e trasmetta l’esito della comunicazione, con modalità automatica, allindirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.

Nell’ipotesi in cui la notificazione telematica non risultasse possibile o non avesse esito positivo, il creditore ricorrente in seguito alla ricezione,da parte del sistema di cancelleria, di un messaggio PEC contenente in allegato la documentazione da notificare ai debitore, dovrà inoltrare la richiesta di notifica allUfficiale Giudiziario che vi procederà esclusivamente di persona ex art. 107 comma 1 DPR N.1229/1959 (senza ricorso al servizio postale anche se da effettuare fuori dal comune in cui ha sede lUfficio), presso la sede risultante dal registro delle imprese, o, se la notifica non può essere compiuta con queste modalità, con il deposito nella casa comunale.

Per i soci illimitatamente responsabili e per le imprese cancellate dal registro delle imprese continueranno a seguirsi le modalità di notificazione precedentemente in vigore, ovvero il creditore provvederà a notificare la documentazione inviata tramite PEC dalla cancelleria  secondo le previsioni degli artt. 138 e ss. c.p.c.

 

3. ALBO AMMINISTRATORI GIUDIZIARI

Si segnala agli iscritti l’entrata in vigore, dall’8 febbraio 2014, del decreto n. 160/2013 (in G.U. n. 19 del 24.01.2014) avente ad oggetto il Regolamento per l’iscrizione nell’Albo degli Amministratori Giudiziari di cui al D. Lgs. N. 14/2010.

(clicca qui per scaricare l’allegato)