Lettera informativa n.88/13 del  18.05.2013 NG 11-2013

 

NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE

 

 

1) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 9529 DEL 19 APRILE 2013

(Gratuito patrocinio – ricerca documenti)

L’attività stragiudiziale svolta nell’interesse dell’assistito non è ammessa al patrocinio e pertanto il relativo compenso si pone a carico del cliente; al contrario, quando l’attività sia svolta in vista della successiva azione giudiziaria, essa deve essere ricompresa nell’azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato.

 

2) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 9722 DEL 22 APRILE 2013

(Locazione – ritardata restituzione dell’immobile – risarcimento del maggior danno)

In caso di rilascio successivo alla data prevista, se il locatore non ha informato il conduttore uscente di aver stipulato nuovo contratto di locazione, quest’ultimo non è tenuto al risarcimento dei danni derivanti dal ritardo.

 

3) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 9686 DEL 22 APRILE 2013

(Incorporazione della assicurazione chiamata in causa – interruzione parziale del processo)

Nel processo con pluralità di parti cui dà luogo la chiamata in causa dell’assicuratore prevista dall’art. 1917, quarto comma, c.c., l’evento interruttivo che in primo grado colpisca l’assicuratore determina la sola interruzione del giudizio relativo alla domanda di indennità.

 

4) CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 18819 DEL 29 APRILE 2013

(Atti persecutori – fattispecie)

Per integrare il delitto di atti persecutori è sufficiente che nella vittima venga indotto uno stato d’ansia e di timore per la propria incolumità e non è necessaria alcuna certificazione medica. Qualunque eventuale pretesa economica da parte dell’ex-moglie, non può in alcun modo giustificare l’inutile petulanza, l’invasione nella vita privata e le minacce, anche di morte.

 

5) TRIBUNALE PESCARA, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 437 DEL 29 APRILE 2013

(Società affidataria di un servizio pubblico locale – applicabilità art. 36 d.lgs. 165/01 – onere di deduzione e prova del danno)

I vincoli di scopo e la disciplina speciale ai quali sono sottoposte le società con capitale interamente partecipato da soggetti pubblici, affidatarie di servizi locali, consentono di ricondurre tali società nel novero degli enti pubblici. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 36, d.lgs. n. 165/2001 è preclusa la conversione a tempo indeterminato dei contratti a termine, stipulati in violazione di norme imperative, e il lavoratore può solo richiedere il risarcimento del danno. Ai fini di quest’ultimo occorre, tuttavia, considerare le rappresentazioni e le aspettative che le parti abbiano avuto in ordine alla stipulazione poi ritenuta illegittima ed è, comunque, indispensabile l’allegazione probatoria di elementi idonei a risalire all’an e al quantum del pregiudizio lamentato.

 

6) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 19100 DEL 3 MAGGIO 2013

(Elusione fiscale – fattispecie) 

Costituisce abuso di diritto perseguibile anche penalmente il conferimento in denaro (e quindi non più solo di proprietà immobiliari) in una società usata come «schermo» del proprio reddito, al fine di ottener un indebito risparmio d’imposta.

7) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 10414 DEL 6 MAGGIO 2013

(Debito di sicurezza – Violazione da parte del datore – Diritto al risarcimento –Prescrizione)

L’articolo unico, comma quarto, legge 633/57 – secondo il quale nei rapporti di lavoro soggetti alle norme del r. d. 8.1.31 n. 148 il diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale si prescrive nel termine previsto negli artt. 2948, 2955 e 2956 c.c. non si applica alla domanda di risarcimento del danno da violazione del debito di sicurezza di cui all’articolo 2087 c.c., cui è invece applicabile l’ordinario termine decennale di prescrizione previsto dall’articolo 2946 c.c.

8) CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 19291 DEL 6 MAGGIO 2013

(Domicilio dichiarato dall’imputato – notifica decreto di citazione a giudizio – revoca del mandato all’avvocato)

La nomina del difensore, l’elezione di domicilio e le rispettive revoche, corrispondono a scopi diversi, e la revoca dell’una non comporta anche la revoca dell’altra perché sono di distinti istituti processuali aventi oggetto e finalità diversa. Per la loro autonomia, il venir meno della qualità di difensore presso il quale sia stato eletto domicilio, non fa cessare gli effetti dell’elezione (o viceversa), senza un’espressa dichiarazione dell’interessato nella stessa forma con la quale essa è avvenuta, in quanto l’elezione è un atto formale e tale deve essere anche l‘atto di revoca, con la conseguenza che le notificazioni eseguite al domicilio eletto sono assistite dalla presunzione legale, non suscettibile di dimostrazione contraria, che l’interessato abbia avuto o potuto avere notizia dell’atto di cui si tratta (nella specie, non avendo il ricorrente provveduto ad una revoca formale della elezione di domicilio effettuata presso il difensore originariamente nominato e poi revocato, il decreto è stato legittimamente a lui notificato presso tale domicilio).

 

9) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 10531 DEL 7 MAGGIO 2013

(Accettazione di eredità con beneficio di inventario – esistenza documentata in atti – rilevabilità d’ufficio)

L’esistenza, già documentata in atti, dell’accettazione con beneficio d’inventario e del conseguente limite di responsabilità dell’erede appartiene al novero non delle eccezioni in senso stretto ma a quello delle eccezioni rilevabili d’ufficio, come tale liberamente invocabile dalla parte in grado di appello e correttamente rilevata dal giudice.

 

10) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 10532 DEL 7 MAGGIO 2013

(Ipoteca – confisca – rapporti)

La confisca penale prevale sull’ipoteca e quindi l’interesse pubblico del patrimonio sequestrato ed aggiudicato allo Stato sacrifica quello del terzo creditore.

 

11) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 10550 DEL 7 MAGGIO 2013

(Licenziamento – applicabilità della nuova disciplina sanzionatoria ai processi in corso)

Non sussiste la giusta causa del licenziamento laddove per analoghi addebiti ai colleghi dell’incolpato è stata inflitta una sanzione soltanto conservativa, venendo meno in corso di giudizio la ragione giustificativa del provvedimento espulsivo, dovendosi parimenti escludere l’immediata applicabilità della disciplina sanzionatoria di cui alla legge 92/2012, contenendo la novella non una mera modifica delle sanzioni irrogabili ma un vero e proprio stravolgimento del sistema di allegazioni e prove nel processo, con diverso approccio alla qualificazione dei fatti che la rende incompatibile con l’immediata applicazione ai processi in corso.

 

12) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIB., SENTENZA N. 10584 DEL 7 MAGGIO 2013

(Studi di settore – applicabilità –  irregolarità dei conti bancari)

Il solo scostamento del reddito dichiarato dagli studi di settore legittima l’accertamento fiscale se i versamenti bancari del professionista sono ingiustificati. Infatti, in tema di accertamento induttivo dei redditi, l’Amministrazione finanziaria può – ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 – fondare il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili «dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta», sia sugli studi di settore, come nella specie, nel quale ultimo caso l’Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente. Inoltre, i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari assumono sempre rilievo ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, se il titolare di detti conti non fornisca adeguata giustificazione, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, poiché questa previsione e quella di cui all’art. 38 del medesimo D.P.R. hanno portata generale, riguardando la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell’attività svolta e dalla quale quei redditi provengano.

 

13) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIB.,SENTENZA N. 10777 DELL’8 MAGGIO 2013

(Impresa familiare – soggetto passivo IRAP)

L’imposta di cui al d.lgs. 446/1997 concerne, a differenza delle altre imposte dirette, non il reddito o il patrimonio in sé, ma lo svolgimento di un’attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi. Quindi, in questo quadro normativo, mentre il reddito derivante dall’impresa familiare e risultante alla dichiarazione dei redditi viene imputato, a determinate condizioni, proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione dei partecipanti (ma l’imprenditore deve essere titolare come minimo del 51%), l’imprenditore familiare, non i familiari collaboratori, è anche soggetto passivo IRAP. Ciò perché l’imposta colpisce il valore della produzione netta dell’impresa e la collaborazione dei partecipanti all’impresa familiare integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare (etero-organizzazione dell’esercente l’attività). Fra l’altro, l’elenco delle figure che sono soggette al tributo, contenuto nell’art. 3 d.lgs. 446/1997, è esemplificativo e non tassativo.

 

14) CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI ,SENTENZA N. 19759 DELL’8 MAGGIO 2013

(Rifiuto di atti d’ufficio – Assistenza sanitaria – Servizio d’urgenza)

Integra il reato di rifiuto di atti d’ufficio la condotta dell’infermiere telefonista del servizio di assistenza sanitaria d’urgenza “118” che alla chiamata evita di dar corso al protocollo informatico “triage”, che consente la diagnosi informatica e l’indicazione del mezzo di soccorso più adeguato, a nulla rilevando che l’eventuale intervento dell’ambulanza non sarebbe stato utile a salvare la vita al paziente, laddove il triage è atto dovuto in sé e il servizio 118 ha anche la funzione di lenire il dolore nella fase terminale.

 

A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO INFORMATIVE GIURISPRUDENZIALI

(Avv.ti Acciavatti Mirco, Arcieri Mastromattei Antonella, Cannati Giuseppe, Cavallucci Matteo, Cocco Antonietta, De Lellis Bronislava, Di Carlo Giorgio, Di Cesare Giuseppe, Di Luzio Manuela, Di Michele Massimo, Francese Teresa, Giammaria Marco, La Gorga Luca, La Piscopia Vittorio, Massari Colavecchi Luigi Angelo, Mimola Gaetano, Palangio Marina, Panella Piersergio, Pera Anna Maria, Perazzelli Stefano, Pizzuti Gianluca, Renzetti Francesco, Ronzone Nicola, Rossi Giulia)