Lettera informativa n. 96/13 del  04.06.2013

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARDIZZATO: GLI OBBLIGHI DEGLI STUDI PROFESSIONALI

Si ricorda agli iscritti che, dal 1° giugno 2013,  gli avvocati  che impiegano dipendenti o che hanno collaboratori, anche a titolo gratuito, hanno l’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR), anche  utilizzando  le procedure standardizzate (DVRS), previste nella Legge di stabilità 2013 (L. 228/12) e nel  decreto interministeriale del 30 novembre 2012. Dal 31 maggio 2013, infatti, è venuta meno  definitivamente la possibilità di autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi.

Il DVR o il DVRS devono essere compilati dal datore di lavoro e dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), in collaborazione con il medico competente, se richiesto.

Si ricorda, inoltre, che le attestazioni  dei corsi di formazione per  conseguire la qualifica di responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)  hanno validità triennale.

La Fondazione Forum Aterni ha già organizzato corsi di formazione per conseguire la qualifica di RSPP, che si svolgeranno a partire dal prossimo mese di luglio 2013.

 

SCHEMA ESPLICATIVO

           

  • REDAZIONE DEL DVRS

Il Documento di valutazione dei rischi standardizzato (DVRS) (reperibile sul sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it) è  un modello di riferimento, sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi, indirizzato ai datori di lavoro di piccole attività ed agli studi professionali. La sua redazione fa parte del processo più complesso della valutazione dei rischi.

Il DVRS segue prima di tutto i principi generali che devono guidare alla scelta delle misure di riduzione e di controllo dei rischi (art. 15 del DLgs 81/08) e prevede 4 fasi:

    1. descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo, delle attività e delle mansioni;
    2. individuazione dei pericoli presenti;
    3. valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e misure di attuazione;
    4. definizione del programma di miglioramento.

 

  • SOGGETTI OBBLIGATI

Anche gli avvocati  che hanno dipendenti e/o collaboratori, anche a titolo gratuito, hanno  l’obbligo di  redigere il DVRS.

 

E’ quindi sufficiente occupare anche 1 solo lavoratore subordinato o avere un solo collaboratore secondo il D.Lgs 81/08 (es. collaboratore coordinato e continuativo, lavoratore a progetto, collaboratore lavoratore autonomo diverso dal titolare o dai titolari in caso di studio associato, tirocinante, praticante) per avere l’obbligo di valutare i rischi e di redigere il relativo documento.

Anche per le società tra professionisti e per gli studi associati vi è l’obbligo di redigere  il DVRS, nei casi in cui viene occupato anche solo un lavoratore subordinato o equiparato o un collaboratore autonomo diverso dal titolare. Sono considerati “equiparati” lavoratori appartenenti a diverse tipologie, tra queste anche i soci lavoratori che prestano la loro attività per conto della società.

(v. tabella. CLICCA QUI).

Negli studi associati, il professionista che collabora con il suo associato, non è considerato lavoratore e dunque, se lo studio non ha collaboratori diversi dagli associati o dipendenti o tirocinanti, non ha obbligo di redigere il DVR standardizzato. Diverso è il caso del socio lavoratore di una società che invece è considerato lavoratore secondo la definizione del DLgs 81/08, in questo caso anche se non sono occupati altri lavoratori, scatta comunque l’obbligo di valutare i rischi.

 

Il datore di lavoro che abbia già provveduto alla redazione del DVR, scegliendo di non avvalersi dell’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi, non dovrà rielaborarlo secondo le procedure standardizzate. Dovrà, però, aggiornarlo (come ogni DVR o DVRS) in caso di modifiche significative ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori e in tutti gli altri casi previsti dal D. Lgs 81/08 (art. 29 comma 3).

 

 

 

  • ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

Il Datore di Lavoro dovrà inoltre:

 

  1. Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Il datore di lavoro può scegliere di ricoprire in prima persona il ruolo di RSPP (art. 34 comma 2 D. Lgs. 81/08) ed in tal caso deve aver frequentato un corso di formazione della durata di ore 16. In alternativa deve nominare un RSPP in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 dello stesso decreto.

 

  1. Nominare il Medico Competente se le attività svolte presentino dei rischi specifici quali (elenco non esaustivo):

          Uso di attrezzature munite di videoterminale

          movimentazione manuale dei carichi

          presenza di agenti chimici, fisici o biologici

 

  1. Organizzare la squadra addetta alle emergenze antincendio e primo soccorso. Nello specifico:

          designare gli addetti antincendio che dovranno ricevere formazione specifica di almeno 4 ore (rischio basso) o più, oltre ai successivi aggiornamenti con cadenza quinquennale:

          designare gli addetti primo soccorso che dovranno ricevere formazione specifica di 12 ore, oltre ai successivi aggiornamenti con cadenza triennale;

 

  1. Provvedere alla formazione ed informazione dei lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute connessi con l’attività lavorativa e le relative misure di prevenzione e protezione adottate.