Lettera informativa n. 82/13 del  11.05.2013 NG 10-2013

 

NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE

 

1) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 3402 DEL 12 FEBBRAIO 2013

(Cessione di credito garantito da ipoteca – Opponibilità al fallimento)

Salvo il caso di cessione ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, in ipotesi di cessione di credito garantito da ipoteca l’annotazione del trasferimento dell’ipoteca a margine dell’iscrizione della stessa ha valore costitutivo e si configura perciò come un elemento integrativo indispensabile della fattispecie del trasferimento medesimo, per cui, ove non effettuata, comporta l’inefficacia del trasferimento stesso nei confronti dei creditori concorrenti.

Il pagamento con surrogazione, analogamente alle altre forme di successione – in senso ampio – del credito, quale la cessione del credito, dà luogo ad una successione nel rapporto obbligatorio per cui, trattandosi di una vicenda concernente esclusivamente la posizione attiva del creditore originario, al quale si sostituisce il cessionario ovvero il solvens, resta immutato nella sua oggettività il rapporto obbligatorio. Non può a tale proposito utilmente invocarsi l’art 45 l.f., a mente del quale sono inopponibili alla massa le “formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi” se compiute dopo la dichiarazione di fallimento. Ne segue che, nel caso di cessione del credito munito di ipoteca, l’annotazione di detta cessione può essere opponibile al fallimento anche se annotata successivamente. Una volta accertato che l’annotazione della cessione del credito ipotecario può intervenire in qualunque momento sia prima, che dopo la dichiarazione di fallimento, ciò che conta è che la detta annotazione intervenga comunque nel corso della procedura di insinuazione al passivo o nella successiva fase di opposizione costituendo essa una condizione dell’azione.

 

2) TRIBUNALE NOVARA, 2 MAGGIO 2013 n. 8888

(fallimento e concordato preventivo – Contemporanea pendenza dei due procedimenti – Concordato preventivo – Accertamento dei crediti)

Nell’ipotesi di contemporanea pendenza dei procedimenti per dichiarazione di fallimento e di ammissione al concordato preventivo, il tribunale provvederà alla trattazione congiunta dei due procedimenti e vaglierà la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda di concordato anche alla luce del materiale proveniente dal creditore istante per la dichiarazione di fallimento decidendo prima sulla domanda di concordato; in caso di inammissibilità o di mancata omologazione della stessa, valuterà la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.

I creditori che non risultino inseriti nell’elenco predisposto dal debitore che chiede l’ammissione al concordato preventivo o in quello rettificato dal commissario giudiziale possono chiedere al giudice delegato il riconoscimento dei rispettivi crediti esclusivamente ai fini dell’ammissione al voto e del calcolo delle maggioranze. In sede di adunanza il debitore ha facoltà di rispondere e contestare i crediti e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti, facoltà, questa, per la quale non è prevista decadenza alcuna, posto che l’ammissione o l’esclusione di eventuali crediti viene decisa sulla base di una verifica di carattere sommario ed i relativi provvedimenti, che hanno forma di decreto, possono essere revocati o modificati dallo stesso giudice delegato fino alla chiusura delle operazioni di voto.

 

3) TRIBUNALE DI PESCARA, SENTENZA N. 264 DEL 29 MARZO 2013

(Assegni familiari, cittadini stranieri e condotta discriminatoria)

Il beneficio degli assegni familiari ex art. 65 l. 448/1998 va concesso anche agli stranieri non appartenenti all’UE e la condotta degli enti che si rifiutino di erogare la relativa prestazione, in ragione della nazionalità dei richiedenti, è da ritenersi discriminatoria.

 

4) TRIBUNALE DI NOVARA, 2 MAGGIO 2013 N. 8887

(Impugnazioni – Reiezione – Pagamento del doppio del C.U. – Procedimenti cautelari)

Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo al titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. (Nel caso di specie, il principio è stato ritenuto applicabile anche all’impugnazione dei provvedimenti cautelari).

 

5) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENT. N. 10000 DEL 24 APRILE 2013

(Licenziamento – giustificato motivo)

È indiscutibile il giustificato motivo oggettivo del licenziamento quando il “boom” della concorrenza fa contrarre sensibilmente gli affari del datore, che è costretto a ridimensionare l’organico dell’azienda: risulta allora legittimo il recesso adottato nei confronti degli insegnanti dalla scuola privata di lingue straniere laddove la ripresa della corrispondente offerta formativa dell’Università locale ha fatto crollare gli iscritti ai corsi “alternativi”.

  

6) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 10102 DEL 29 APRILE 2013

(Praticante abilitato – Ius postulandi)

E’ nullo il ricorso proposto dal praticante avvocato non ancora iscritto all’Albo degli Avvocati in una causa di lavoro di fronte al Tribunale civile in composizione monocratica di valore superiore ai 50 milioni delle vecchie lire, essendo il professionista privo del relativo ius postulandi, dovendosi intendere che l’articolo 7 della legge 479/99 abbia voluto riferirsi ai praticanti Avvocati in genere senza distinguere tra quelli già abilitati e coloro che detta abilitazione non hanno conseguito.

 

7) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 10171 DEL 30 APRILE 2013

(Lavoro autonomo e lavoro subordinato – trasformazione del lavoro autonomo a tempo determinato a contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – risarcimento danni)

La legge 4.11.2010, n. 183, articolo 1 comma 13, trova applicazione con riferimento a qualsiasi tipo di ricostruzione del rapporto di lavoro, avente in origine termine illegittimo e si applica anche in caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento danni, subito dal lavoratore a causa della illegittimità di un contratto a termine. Ne consegue che ove viene espressamente invocata la normativa riguardo alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità del termine e il motivo dell’impugnazione è oggetto del ricorso, il datore di lavoro è sollevato dall’onere di adempiere l’intera obbligazione pecuniaria da risarcimento del danno.

 

 

 

A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO INFORMATIVE GIURISPRUDENZIALI

(Avv.ti Acciavatti Mirco, Arcieri Mastromattei Antonella, Cannati Giuseppe, Cavallucci Matteo, Cocco Antonietta, De Lellis Bronislava, Di Carlo Giorgio, Di Cesare Giuseppe, Di Luzio Manuela, Di Michele Massimo, Francese Teresa, Giammaria Marco, La Gorga Luca, La Piscopia Vittorio, Massari Colavecchi Luigi Angelo, Mimola Gaetano, Palangio Marina, Panella Piersergio, Pera Anna Maria, Perazzelli Stefano, Pizzuti Gianluca, Renzetti Francesco, Ronzone Nicola, Rossi Giulia)