Informativa 106/23 (ISCRIZIONE ELENCO 179 TER – TRASMISSIONE ACCORDO NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA)

 

 

Lettera informativa n. 106/23 del 24.07.2023

 

  

1.TRIBUNALE PESCARA – ISCRIZIONE  ELENCO 179 TER

Si trasmettono il verbale della riunione 18.07.2023 del Comitato costituito ai sensi dell’art. 179 ter secondo comma ed il successivo provvedimento 19.07.23 del Presidente del Tribunale di Pescara con allegata modulistica, recanti disposizioni sulle modalità di presentazione delle domande di inserimento nell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179 ter disp. att. cpc (come modificato dall’ art. 4, co. 11, lett. e) D.Lgs. 10.10.2022 n. 149). CLICCA QUI

Si segnala, in particolare, che:

– con riferimento al requisito di cui al co. 5, lett. a) dell’art. 179 ter, il Comitato ha precisato che, per incaricosvolto nel quinquennio precedente”, deve intendersi “un incarico pendente nel quinquennio antecedente alla data di presentazione della domanda, sebbene conferito in data precedente, e durante il quale sia stato depositato al fascicolo telematico almeno un avviso di vendita; da considerarsi equipollente a tale attività è quella effettuata in seno alle divisioni endoesecutive”;

– la DOMANDA, firmata digitalmente, con marca da bollo da € 16 da apporre e “annullare” da parte del richiedente, va presentata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo del Tribunale: prot.tribunale.pescara@giustiziacert.it, a partire dal 24 luglio 2023 ed entro il 16 ottobre 2023.

ALLEGATO: Modulo_di_domanda_di_iscrizione (All. A-B-C)

 

 

2.NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA (ART. 6, C. 3-TER, D.L. 132/2014)

Si ricorda agli iscritti che gli accordi di negoziazione assistita in materia di famiglia (art. 6 del DL 132/2014, come modificato dal d.lgs. 149/2022) instaurati dal 1° marzo 2023, devono essere trasmessi all’indirizzo PEC dell’Ordine, secondo quanto previsto al comma 3ter del medesimo articolo: “L’accordo, munito di nullaosta o di autorizzazione, è trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata  o  con altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto,  al  Consiglio  dell’Ordine presso  cui  è  iscritto  uno  degli  avvocati,  che  ne   cura   la conservazione in apposito  archivio.  Il Consiglio dell’Ordine, se richiesto, rilascia copia autentica dell’accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto. La conservazione ed esibizione dell’accordo è disciplinata dall’articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Si segnala che:

  • l’accordo deve essere firmato digitalmente dall’avvocato che effettua la trasmissione al COA;
  • il nullaosta (o autorizzazione) può essere contenuto nello stesso file dell’accordo, o in file separato, purché firmato digitalmente dalla Procura;
  • la trasmissione degli accordi di negoziazione assistita prevista dall’art. 11, co. 1, della citata normativa, integra un adempimento distinto e ulteriore finalizzato alla raccolta dei dati statistici e dovrà essere comunque effettuata tramite la piattaforma CNF dedicata, accessibile al link: https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/gestionale-deposito-accordi