Informativa 151/23 (ELENCHI PSS 2024 – ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO)

 

Lettera informativa n. 151/23 del 05.12.2023

 

1.ELENCHI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 2024

Ai fini dell’aggiornamento per l’anno 2024 degli Elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, si ricorda ai Colleghi che:

  • le DOMANDE DI ISCRIZIONE potranno essere presentate a partire dal 15 dicembre 2023 e sino al 15 gennaio 2024, utilizzando il modello allegato. CLICCA QUI
  • NON OCCORRE ISTANZA DI PERMANENZA PER GLI ELENCHI PSS: chi è già inserito negli elenchi NON dovrà presentare alcuna istanza, salvo che per chiedere l’iscrizione in ulteriori materie.

L’Elenco sarà rinnovato con decorrenza 31 gennaio 2024, secondo quanto previsto dall’art. 81 co. 4 del DPR 115/2002.

 Si segnala che il COA, nella seduta del 30.11.2023, ha deliberato di confermare anche per quest’anno – in deroga ai parametri C.O.F.A. 23.11.18 – la riduzione dei requisiti per l’iscrizione con riguardo al numero dei procedimenti per ciascuna materia nonché (quale requisito alternativo ai procedimenti) dei crediti formativi nella materia di riferimento.

Resta fermo il requisito della regolarità formativa, che, ai fini dell’iscrizione negli elenchi 2024, si riterrà soddisfatto mediante autocertificazione attestante l’assolvimento dell’obbligo formativo per l’anno concluso 2022 (15 CF di cui 3 in mat. obbligatoria), come da modello allegato all’istanza (v. sopra).

 

 

2.ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO – PERMANENZA 2024

Si ricorda ai difensori d’ufficio che le istanze di permanenza nell’Elenco Unico Nazionale per l’anno 2024 dovranno essere inderogabilmente presentate sulla piattaforma CNF entro il 31 dicembre 2023. (Non sono tenuti a tale adempimento i difensori iscritti nell’Elenco nel corrente anno 2023, in quanto l’obbligo decorre a partire dall’anno successivo a quello dell’iscrizione. Fanno ECCEZIONE le sole iscrizioni, deliberate dal CNF nel 2023, ma su istanze presentate nel 2022, quindi soggette all’obbligo di permanenza entro il 31.12.23.)

I REQUISITI PER LA PERMANENZA, di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento CNF, sono i seguenti:

  • non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda con provvedimento definitivo;
  • (esercizio continuativo di attività nel settore penale): 10 udienze penali nell’anno 2023, cioè nel medesimo anno di presentazione della dichiarazione di permanenza;
  • (adempimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 11 L. 247/12): 15 crediti, 3 dei quali in mat. obbligatoria, nell’anno 2022, cioè nell’anno precedente la dichiarazione di permanenza. A tal fine, occorre depositare presso la Segreteria dell’Ordine, in forma cartacea o a mezzo PEC, l’autocertificazione attestante l’assolvimento dell’obbligo formativo per l’anno 2022, utilizzando il modello allegato. CLICCA QUI

Si ricorda, infine, che la mancata presentazione dell’istanza di permanenza entro il termine previsto comporta, da parte del CNF, la cancellazione d’ufficio dall’Elenco (art. 10 Reg. CNF; art. 29 co. 1-quinquies disp. att. cpp).